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I proprietari di masi chiusi possono acquistare terreni agricoli, usufruendo delle agevolazioni previste per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, anche se non possiedono la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o IAP. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E/2017 del 1° febbraio.
Come noto, l’art. 2, comma 4-bis, del D. L. 194/2009 stabilisce un regime fiscale agevolativo (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale all’1%) per i soggetti IAP e CD che acquistano terreni agricoli e relative pertinenze.
La Legge di Stabilità 2016, con l’art. 1 comma 906 ha modificato il testo del richiamato art. 2, stabilendo che leagevolazioni PPC “si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati”.
Nell’interpello presentato all’Agenzia, quindi, ci si chiedeva se un soggetto proprietario di un maso chiuso, ma non titolare della qualifica di IAP o CD, potesse usufruire comunque delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina.
Infatti, sebbene la disciplina PPC richieda la qualifica di CD/IAP per ottenere gli sconti fiscali, la novella introdotta dalla Stabilità 2016 (L. 208/2015) relativa ai proprietari di masi chiusi pareva estendere le agevolazioni solo sulla base della titolarità della proprietà del maso stesso.
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia, facendo leva su un’interpretazione letterale della nuova formulazione della norma, la quale denota la volontà del legislatore di introdurre requisiti soggettivi differenti per i proprietari di masi chiusi rispetto a quelli precedentemente delineati per la totalità degli agricoltori.
Per accedere alle agevolazioni PPC, la regola generale prevede che il soggetto acquirente deve possedere la qualifica di IAP o CD e la relativa iscrizione previdenziale ed assicurativa. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, invece, i proprietari di masi chiusi devono possedere due diversi requisiti:
A seguito dei chiarimenti forniti con la risoluzione 15/E, quindi, l’Agenzia ha esteso l’area di applicazione dei benefici PPC per i masi chiusi, riducendo al minimo i requisiti per l’accesso alle agevolazioni e confermando la “tendenza espansiva” della disciplina per l’accorpamento della piccola proprietà contadina.