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L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti presentati a Telefisco 2017, ha chiarito che l’esenzione IRPEF introdotta dalla L. 232/2016 si applica soltanto ai soggetti coltivatori diretti o IAP che svolgono la propria attività d’impresa in forma individuale o come soci di società semplice.
Per le società agricole in diversa forma, invece, tale esenzione si ritiene non operante: ciò vale sia per le SNC o SAS in opzione, che per le SRL che operano nel regime di trasparenza fiscale.
Mentre sin dai primi commenti della norma contenuta all’art. 1 comma 44 della Legge di Bilancio 2017 si era rilevato che le SRL agricole sono soggetti IRES produttivi di reddito d’impresa e, pertanto, l’applicazione dell’esenzione in esame sarebbe stata difficile, maggiore stupore desta l’esclusione di SNC o SAS che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 della L. 296/2006.
Tuttavia, sul punto, l’Agenzia ha accolto una posizione estremamente conservativa e rigorosa della norma: infatti, pur optando per il regime catastale, il reddito imputato a SNC e SAS, sebbene determinato catastalmente, mantiene la natura di reddito d’impresa.
Pertanto, anche tali soggetti devono considerarsi esclusi dall’agevolazione fiscale, la quale prevede che “per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.
La posizione assunta dall’Agenzia, tuttavia, pare creare un’ingiusta discriminazione: l’art. 9 del D. Lgs. 228/2001 prevede che “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche”. Nell’interpretazione dell’Agenzia, invece, un socio IAP di un SNC in opzione non ha diritto all’esenzione.
L’esclusione dall’IRPEF si applica sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario dei terreni posseduti e condotti da soggetti CD/IAP o da società semplici titolari della qualifica, che, a seguito dell’abolizione dell’IMU, sarebbero tornati ad essere base imponibile IRPEF. L’esenzione si applica anche ai soggetti proprietari e conduttori dei terreni se coadiuvanti come unità attive nell’azienda,purché titolari della qualifica.
I soci di società semplice imputeranno i redditi dei terreni nel quadro RH della dichiarazione e, qualora siano in possesso dei richiesti requisiti di professionalità, li escluderanno dal reddito complessivo imponibile; se non in possesso della qualifica, invece, i soci di SS dovranno assolvere l’imposta sulla loro quota dei redditi dei terreni.
Sempre in relazione alla Legge di Bilancio 2017, va segnalato come l’art. 1 comma 45 ha prorogato l’aumento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini vivi anche per il 2017, la cui percentuale massima è fissata in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all'8%.
L’esatta determinazione delle percentuali di compensazione da applicare è stata demandata all’approvazione di un apposito decreto ministeriale di cui non c’è ancora notizia: tenendo conto che entro il 16 febbraio dovrà essere predisposta la liquidazione IVA, pare necessario che il Governo si attivi, in tempi brevi, per fornire agli operatori del settore le indicazioni necessarie per svolgere correttamente il loro lavoro.