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Alle cessioni di erbe aromatiche surgelate e di origano a rametti o sgranato si applica l’aliquota agevolata del 5% così come modificata dalla L. 122/2016 (Legge Europea). Lo ha chiarito l’Agenzia con la risoluzione 18/E di ieri.
La Legge Europea, approvata il 7 luglio 2016, ha modificato la disciplina del DPR 633/1972, introducendo il numero 1-bis alla parte II-bis della tabella A: dall’entrata in vigore della Legge, si applica l’aliquota del 5% per le cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.
Con la risoluzione 18/E, l’Agenzia ha fornito chiarimenti circa l’applicabilità dell’aliquota ridotta anche ai seguenti prodotti:
- basilico, rosmarino e salvia surgelati;
- basilico oliato surgelato;
- origano a rametti o sgranato.
Nella risoluzione, l’Agenzia ha affermato che l’elemento discriminante, ai fini dell’ applicazione dell’aliquota è la riconduzione dei prodotti all’interno della corretta nomenclatura combinata doganale.
In particolare, basilico, rosmarino, salvia ed origano (freschi o surgelati) sono stati ricompresi nell’ambito del Capitolo 12 della Tariffa Doganale, “Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi”.
Le piante aromatiche sono state collocate alla voce 12.11 “Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati” e, più precisamente:
- sottovoce 1211908620: basilico (fresche o refrigerate);
- sottovoce 1211908690: altri (rosmarino, salvia e origano)
L’Agenzia delle Dogane, quindi, ha chiarito che il processo di surgelamento non altera le caratteristiche dei prodotti. Nemmeno l’aggiunta di olio (in misura non superiore al 3%) altera tali caratteristiche. Pertanto alle cessioni di tali prodotti si applica l’IVA al 5%.