Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Le società di persone agricole, anche prima del 2012, avevano diritto alle agevolazioni ICI previste dagli articoli 2 e 9 del D. Lgs. 504/1992. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 375/2017.
Per la prima volta, con la richiamata pronuncia, i giudici di legittimità hanno sostenuto che lo svolgimento dell’attività agricola da parte di un soggetto IAP, anche se nella forma di una società di persone, è elemento idoneo ai fini dell’accesso agli sconti fiscali previsti per i terreni edificabili su cui l’attività di coltivazione viene svolta.
Oggetto della controversia erano una serie di avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2005 al 2008 che una SNC agricola si era vista recapitare per omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta comunale su una serie di terreni da essa coltivati e, successivamente, divenuti edificabili.
Ai sensi dell’art. 2, lettera b) del D. Lgs. 504/1992, non erano da ritenersi come fabbricabili, ai fini ICI, i terreni posseduti e condotti per scopi agricoli da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale (IATP). Quanto ai soggetti che potevano accedere agli sconti fiscali, però, restava il dubbio se potessero usufruirne solo le persone fisiche (come indicato nell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 446/1997) o anche le società di persone.
La giurisprudenza maggioritaria propendeva per la prima ipotesi, forte del dato letterario del richiamato art. 58, dove si precisava che “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali”. In tal senso, nel caso in esame, si pronunciavano i giudici di merito.
La Cassazione, però, ha rideterminato la questione, facendo leva sulle novità introdotte dal D. Lgs. 228/2001 e dal D. Lgs. 99/2004 che hanno individuato una nuova qualifica di IAP estendibile anche alle società di persone e di capitali.
Inoltre, l’art. 1 comma 5-quater del D. Lgs. 99/2004 stabilisce che qualunque riferimento allo IATP nella legislazione vigente deve intendersi riferito alla qualifica IAP.
Sulla base di tali argomentazioni, la Cassazione ha ritenuto opportuno estendere a tutti i soggetti IAP, comprese quindi le società di persone, le agevolazioni fiscali previste per CD e IATP ai fini ICI.
Concludendo, va comunque sottolineato che tale pronuncia ha rilevanza solo per quanto riguarda l’imposta comunale. Nella disciplina IMU, infatti, il legislatore ha espressamente richiamato i soggetti IAP (persone fisiche e società), così come disciplinati all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, tra quelli che hanno accesso alle agevolazioni previste.