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Se il proprietario di un fondo rustico acquistato usufruendo dei benefici PPC, affitta o cede il terreno entro i cinque anni dall’acquisto, questi decade dalle agevolazioni. Ciò vale anche nel caso di affitto intercalare o stagionale.
Sul tema, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3811 del 14 febbraio 2017, confermando il suo orientamento sul tema.
Il caso riguardava un fondo rustico che era stato acquistato usufruendo dalle agevolazioni PPC e che successivamente veniva fatto oggetto di un contratto di affitto per lo svolgimento di una coltivazione intercalare della durata limitata di otto mesi.
L’Agenzia, però, inviava un avviso di accertamento, contestando la decadenza delle agevolazioni per l’accorpamento della piccola proprietà contadina e recuperando l’omessa imposta di registro.
Nonostante il ricorso del contribuente e le discordanti pronunce nei due precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ha sposato l’impostazione dell’Agenzia, richiamando la precedente giurisprudenza sul tema.
Con la sent. n. 6688/2014, i giudici di legittimità hanno affermato che l’affitto di fondo rustico, stipulato entro il quinquennio successivo all’acquisto agevolato, fa decadere dai benefici PPC anche se di durata limitata e strumentale ad una coltivazione intercalare. Ciò perché la presenza di tale contratto è sintomatica della cessazione della conduzione diretta da parte del proprietario.
A nulla rileva che l’affitto sia funzionale ad una coltivazione stagionale (di durata circa trimestrale) o intercalare, ossia volta allo sfruttamento degli intervalli della coltivazione principale. Ciò che più importa, ai fini della conservazione dei benefici fiscali, è la diretta conduzione del terreno da parte del proprietario; conduzione diretta che, necessariamente, viene meno in presenza di un contratto di affitto di qualsivoglia durata.
Sia che si tratti di contratti temporanei e precari, come per le coltivazioni stagionali o intercalari, sia che si tratti di “normali” contratti di affitto, l’art. 11, comma 3 del D. Lgs. 228/2001 prevede una deroga all’automatica decadenza dalle agevolazioni PPC solo nel caso in cui il fondo venga venduto o concesso in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.