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Con la circolare 2/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul funzionamento della cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, con cui i contribuenti possono estinguere i propri debiti iscritti a ruolo col solo pagamento di capitale e interessi (più aggio e spese esecutive). Non sono dovuti, invece, interessi di mora e sanzioni.
Oggetto di rottamazione possono essere tutti i carichi affidati all’agente della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2016. Entro tale data deve essere stato fatto l’affidamento per la riscossione del carico, ma non è necessario che la cartella sia stata notificata anche al contribuente: se il debito fu affidato ad Equitalia il 28/12/2016 e notificato il 26/1/2017, si ritiene sia assoggettabile a rottamazione.
La richiesta di rottamazione dovrà essere presentata all’agente della riscossione mediante il modello DA1 entro il 31 marzo 2017. Pare possibile, però, che ci possa essere una proroga: il Ministero si è detto favorevole allo spostamento di tale termine al 21 aprile 2017.
Proseguendo, la circolare ha fornito un importante chiarimento circa la definizione di carico, il quale è qualificato come “l’insieme delle singole voci unitariamente riconducibili a uno specifico debito”.
Sulla base di tale definizione, l’Agenzia precisa che il contribuente può scegliere di definire solo alcune delle proprie posizioni, ma, scelto il carico da rottamare, dovrà pagare l’intero importo della cartella. Pertanto, se un contribuente riceve un accertamento per l’omesso versamento di tre liquidazioni IVA, si ritiene che questi dovrà scegliere se definire o meno l’intero debito: non si potrà rottamare però una sola annualità.
Nella circolare, inoltre, si precisa che potranno essere oggetto di rottamazione anche le cartelle i cui carichi sono composti da sole somme dovute a titolo di sanzione. Per tali cartelle, il dovuto sarà davvero minimo: non essendo dovute le sanzioni, il costo per la rottamazione sarà pari alle sole spese esecutive.
Si ricorda, invece, che non possono essere oggetto di rottamazione agevolata:
Il perfezionamento della definizione agevolata e l’estinzione del debito tributario si ha solo a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. L’eventuale mancato pagamento del totale dovuto comporta la decadenza della procedura di rottamazione. Le somme eventualmente versate saranno acquisite a titolo di acconto.
Un’ulteriore ed importante precisazione è stata fornita relativamente alla definizione dei debiti tributari già oggetto di rateizzazione. In questo caso la rottamazione è possibile solo se risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, le rate successive al 31/12/2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.
Poi, se il debitore versa il dovuto, il debito e la dilazione vengono automaticamente revocati; se invece il debitore non versa la prima rata, la definizione agevolata risulta inefficace. In tal caso, il debito non potrà essere nuovamente rateizzato, ma il debitore potrà riprendere (entro il 31 luglio 2017) i versamenti relativi alla precedente dilazione.
Il mancato, insufficiente, tardivo pagamento delle rate successive alla prima comporta, oltre all’inefficacia della definizione agevolata e all’impossibilità di nuova rateizzazione, anche la decadenza della precedente dilazione: il pagamento della prima rata ne comporta, infatti, la revoca.