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Nel settore agricolo si assiste da anni ad una progressiva evoluzione degli operatori e, di pari passo, della relativa disciplina normativa. In tal senso va letta l’introduzione nell’ordinamento della società agricola, così come descritta dall’art. 2 del D. Lgs. 99/2004.
La richiamata norma stabilisce due requisiti per poter essere qualificati come società agricola:
Sul principio di esclusività, occorre precisare che la normativa e la prassi hanno previsto alcuni temperamenti al principio generale che vorrebbe escludere dal novero delle società agricole chiunque svolga attività che non rientrano nella definizione di cui all’art. 2135 c.c..
La circolare 50/E/2010 ha affermato che la società che detiene partecipazioni sociali riconducibili a società anch’esse agricole non viola il principio di esclusività, purché i dividendi percepiti siano inferiori al reddito derivante dall’attività agricola principale.
Un’altra deroga, espressamente prevista dalla norma, riguarda la possibilità delle società agricole di concedere in comodato, locazione o affitto fabbricati (abitativi o strumentali) e terreni agricoli, purché i ricavi derivanti non superino il 10% dei ricavi complessivi dell’attività, rispettando quindi il requisito della marginalità.
Per le società agricole, la L. 296/2006 (art. 1 comma 1093) ha previsto la possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale, secondo le regole previste dall’art. 32 del TUIR, operando una sostanziale parificazione rispetto a ditte individuali e società semplici che, per natura, sono soggette a tale regime.
Va segnalato, comunque, che dal novero delle società titolari del diritto di opzione sono escluse le società per azioni: le SPA e le SAPA, mentre possono usufruire di tale possibilità:
Un altro aspetto determinante da valutare per la scelta del regime reddituale da adottare è la durata dell’opzione: essa è vincolante per un triennio e occorre valutare con attenzione le possibili conseguenze della scelta anche sul medio periodo.
La richiamata circolare 50/E/2010 ha poi fornito un ulteriore ed importante chiarimento circa il possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’opzione. Ivi si legge che “una società agricola che intenda optare per la tassazione catastale deve possedere i requisiti richiesti fin dall’inizio del periodo d’imposta”.
Per poter optare per la determinazione del reddito ex art. 32 del TUIR, quindi, è necessario possedere i requisiti (formale e sostanziale) richiesti sin dal 1° gennaio dell’anno da cui si intende procedere con la scelta.
Sul tema è intervenuta recentemente l’Agenzia con la risoluzione 98/E/2016, fornendo una risposta al caso di un’azienda agricola che svolgeva anche attività connessa di produzione di energia fotovoltaica.
Con riferimento al requisito sostanziale, l’Agenzia ha precisato che, laddove ci siano incongruenze tra la disciplina civilistica e quella fiscale, ai fini della valutazione dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola, occorre fare riferimento alle norme civilistiche.
Ad esempio, nel caso dello svolgimento di attività di coltivazione in serra, una società può essere “agricola” anche se supera i limiti quantitativi previsti dall’art. 32 del TUIR (superficie massima pari al doppio di quella del terreno), purché però svolga esclusivamente le attività di cura di una fase del ciclo biologico ex art. 2135 c.c.