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Nella prossima dichiarazione dei redditi, per la prima volta le imprese agricole potranno usufruire dell’esenzione dall’IRAP prevista dalla Legge di Stabilità 2016.
Tra i profili che si preannunciano più problematici, ci sarà la gestione di tutte quelle situazioni in cui il contribuente svolge un’attività che, pur avendo natura agricola, non rientra nel reddito agrario.
Si pensi ad esempio a tutte le attività di prestazioni di servizi o di produzione di beni esclusi dal D.M. 13 febbraio 2015, ma anche delle attività di allevamento intensivo o di produzione di vegetali svolte su più piani; non bisogna dimenticare poi l’attività di agriturismo e di produzione di energia elettrica eccedente la franchigia.
Tutte le attività sopra richiamate, non rientrano nel reddito agrario, ma il reddito viene determinato con criteri forfettari. Per tali attività è possibile procedere alla determinazione della base imponibile IRAP su base forfettaria, ma il modello IRAP 2017 non sembra tenere conto di tale possibilità.
Si ricorda che l’art. 1, comma 70 della L. 208/2015 esclude dal novero dei soggetti passivi IRAP tutti coloro che svolgono attività agricole nei limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR, le cooperative che operano nel settore selvicolturale e le cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci (art. 10 del DPR 601/1973), nonché quelle della piccola pesca.
L’esclusione dall’IRAP riguarda, quindi, tutti i soggetti per cui si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9%. Va precisato che l’esenzione opera nei confronti delle attività rientranti all’interno dell’art. 32 del TUIR dal punto di vista oggettivo: una SPA che svolge attività di coltivazione del fondo, pur tassando il reddito a bilancio, non deve assolvere l’IRAP.
Per quanto riguarda imprese individuali e società semplici che determinano il reddito in base alle regole stabilite dall’art. 56 bis del TUIR e per quelle che svolgono attività di agriturismo determinando il reddito in maniera forfettaria ai sensi della L. 413/1991 (25% delle operazioni registrate ai fini IVA), si ritiene che tali soggetti possano determinare il valore della produzione direttamente nella sezione IV del modello IRAP.
Ad esempio, per quanto riguarda le attività di allevamento, una volta determinata la percentuale di animali non rientranti nel reddito agrario, è possibile applicare tale percentuale ai corrispettivi e agli acquisti registrati in contabilità e riportare tale risultato nella sezione IV. Così facendo, ai fini IRAP assume rilevanza solo la parte di attività non inclusa nei redditi fondiari.
Per le altre società, invece, il valore della produzione ai fini IRAP viene determinato sulla base delle risultanze a bilancio per le società di capitali e dei dati analitici fiscalmente rilevanti per le SNC e le SAS.
In questi casi, però, mantenendo come esempio quello dell’attività di allevamento, è complicato applicare la percentuale eccedente a tutte le voci di costo e di ricavo. In tal caso, quindi, si ritiene più semplice stabilire l’intero valore della produzione e riportare una variazione in diminuzione corrispondente alla quota rientrante nel reddito agrario.
Si ritiene che ciò può essere fatto compilando il quadro IP (società di persone) o IC (società di capitali) assumendo costi e ricavi per l’intero ammontare, salvo poi procedere ad una variazione in diminuzione pari al valore della produzione rientrante nel reddito agrario, utilizzando rispettivamente il rigo IP43 o IC57. In tal senso, però, sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia.