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Un’interessante pronuncia della CTP di Reggio Emilia (sentenza n. 66/02/2017) ha deciso sul caso di un imprenditore agricolo che produceva energia elettrica da biogas, analizzando anche i profili della prevalenza e della franchigia.
La vicenda partiva da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia aveva rettificato il reddito agrario dell’agricoltore per l’anno 2013. L’ufficio sosteneva che la contribuente avesse illegittimamente qualificato il reddito proveniente dall’attività di produzione di energia elettrica come reddito agrario ex art. 32 del TUIR, anziché ricondurre tali proventi all’interno del reddito d’impresa.
Ciò perché l’imprenditrice agricola, pur svolgendo attività indiscutibilmente agricole come la produzione di foraggio e l’allevamento di bovini da latte, aveva utilizzato per l’attività connessa di produzione di energia prodotti prevalentemente acquistati da terzi. Solo il 36% circa della produzione di energia, infatti, derivava dalla trasformazione di prodotti derivanti dall’attività agricola principale.
La contribuente, invece, sosteneva che l’attività di produzione di energia elettrica da biogas, ottenuta con prodotti prevalentemente propri, tenendo conto della franchigia (2.400.000 kWh annui) è sempre da qualificarsi come connessa. La contribuente, inoltre, provvedeva a rettificare in aumento il reddito denunciato e il valore della produzione.
Questa mossa, ai fini della risoluzione della controversia, si rivelerà decisiva.
La CTP, infatti, ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che la qualificazione del reddito agrario avviene in base al principio della franchigia: se i prodotti ottenuti dal fondo sono pari a 1000, l’attività di produzione energetica resta all’interno dell’attività agricola se quelli acquistati non superano quota 999. Altri non è che il principio della prevalenza.
Nel caso in esame, infatti, la contribuente aveva, tramite ravvedimento operoso, riqualificato come reddito d’impresa una quota vicina al 28% del totale, in quanto il restante 72% restava ricompreso all’interno della franchigia.
Di tale franchigia, una quota di poco superiore al 50% (circa il 36% del totale energia prodotta) era ottenuta tramite i propri prodotti. Pertanto, al fine della riconduzione dei redditi derivanti all’interno del reddito agrario, risultava verificato il criterio della prevalenza, a nulla rilevando che la produzione complessiva derivasse per la maggior parte da prodotti di terzi (circa i 2/3 del totale).
Per poter ricondurre l’attività di produzione di energia all’interno del reddito agrario, sulla base di quanto stabilito dalla CTP reggiana, è sufficiente verificare il rispetto della prevalenza con riferimento non all’intera produzione, ma a quella riconducibile entro la franchigia.