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Con un ritardo di quasi due mesi, è stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale che ha fissato le nuove percentuali di compensazione IVA per le cessioni di bovini e suini vivi, il cui aumento era stato previsto nella Legge di Bilancio 2017.
L’art. 1, comma 45 della L. 232/2016, infatti, aveva stabilito l’innalzamento, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina per l'anno 2017. L’esatta misura delle nuove percentuali di compensazione era però demandata ad un decreto interministeriale da approvare entro il 31 gennaio 2017.
Tale decreto, però, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 17 marzo 2017: con tale provvedimento, MEF e MIPAAF hanno confermato le percentuali di compensazione introdotte dal D.M. 26 gennaio 2016 in applicazione delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016.
Anche per il 2017, quindi, le percentuali di compensazione IVA saranno:
Il testo del nuovo decreto è decisamente scarno e non aggiunge altro, riproponendo di fatto quanto disposto dal richiamato D.M. del gennaio 2016 e aggiungendo al testo solo la nuova annualità (2017) a cui va applicato. Viene quindi da chiedersi perché tale decreto non sia stato pubblicato tempestivamente, evitando numerosi disguidi ad operatori ed aziende.
Infatti, le liquidazioni IVA mensili di gennaio e febbraio (con scadenza rispettivamente al 16 febbraio e al 16 marzo 2017) sono ormai state versate e gli operatori hanno dovuto letteralmente inventare le percentuali di compensazione applicabili.
Il D.M. 27 gennaio 2017, fortunatamente, ha previsto l’applicabilità retroattiva delle “nuove” percentuali di compensazione a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto le percentuali del 7,65% e del 7,95% dovranno trovare applicazione già nelle liquidazioni del primo trimestre, nonché in quelle mensili a partire dal mese di gennaio.
Per quanto riguarda i versamenti IVA già effettuati, i produttori agricoli che hanno versato una maggiore imposta, applicando le ordinarie minori percentuali di compensazione del 7% (bovini) e del 7,3% (suini), potranno recuperare la differenza nel modello IVA 2018. Nessun problema, invece, per chi ha optato per l’applicazione delle percentuali di anno scorso che sono state confermate anche per il 2017, come ventilato già in seguito all’approvazione della Legge di Bilancio.