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Per tutte le aziende agricole che determinano il proprio reddito sulla base dei valori catastali è necessario comprendere il significato di “Reddito Dominicale” e “Reddito Agrario”.
Il Reddito Dominicale è costituito dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dall’esercizio delle attività agricole, che spetta al proprietario del terreno. È correlato alla qualità del terreno e alla sua produttività media ordinaria.
Il Reddito Agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio delle attività agricole. È correlato alla qualità del terreno e alla sua produttività media ordinaria. Tale reddito spetta quindi al soggetto che esercita l’attività agricola sul fondo.
L’art. 32 del Testo Unico dell’Imposta sul Reddito definisce il Reddito Agrario come il reddito medio ordinario imputabile alle attività agricole svolte sul fondo, significa in altre parole che l’estimo catastale rappresenta lo “strumento di misura naturale” per la determinazione del reddito delle imprese agricole (imprenditori agricoli individuali, società semplici e degli enti non commerciali).
Tale “strumento di misura”, andando a costituire il reddito effettivo dell’imprenditore agricolo, deve esser oggetto di una costante attenzione da parte dell’imprenditore al fine di far corrispondere le colture effettivamente praticate a quelle dichiarate.
Infatti, i soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l’obbligo di dichiarare queste variazioni annualmente, utilizzando il modello 26 e la procedura DOCTE da presentare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia.
“Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario”.
Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.
In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali che possono esser consultate presso gli uffici provinciali del Territorio, presso i comuni interessati oppure on-line.
Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica.
Ma cosa succede se le tempistiche di aggiornamento dei dati tra Agea e Uffici del Territorio non coincidono con quelle dell’Agenzia delle Entrate? E quali sono i possibili correttivi a questo “disallineamento”?
Nella pratica è facile che ciò avvenga ed i casi possono avere riflessi diversi.
Innanzitutto, le variazioni possono apportare modifiche del reddito in diminuzione o in aumento. L’art.30 del Tuir stabilisce che le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate e hanno effetto da tale anno. Mentre, le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificate se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
Qualora un proprietario o il conduttore del fondo, basandosi sui valori delle visure catastali, non abbia correttamente dichiarato i redditi fondiari, potrebbe incorrere in sanzioni.
Tra l’altro, non è detto che la riduzione in “diminuzione” dei redditi fondiari non possa celare il rischio della dichiarazione di un minor reddito rispetto a quello dovuto. Ciò vale in particolare per quelle aziende che producono oltre i limiti previsti dall’art. 32 lett. b) del Tuir.
L’art. 32 lettera b) definisce infatti produttivi di reddito agrario “l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste”. Per tali aziende l’errata applicazione del reddito agrario si ripercuote anche sul reddito eccedente.
Prendiamo ad esempio coloro che coltivano in serra su più ripiani, le cui superfici rappresentano un valore oltre il doppio della superficie catastale. In tal caso il reddito che eccede i limiti di cui all’art. 32 lettera b) può esser determinato:
a) analiticamente, attraverso la compilazione del quadro RF o RG
b) forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione II del quadro RD, ai sensi dell'articolo 56-bis, utilizzando la seguente formula:
Reddito d’Impresa =
superficie eccedente x Reddito Agrario
_____________________________
superficie su cui insiste la produzione
È evidente, in particolare nel caso di applicazione del metodo forfetario, che applicando un reddito agrario inferiore vi è il rischio concreto di dichiarare anche un reddito d’impresa errato.
Prendiamo ad esempio anche un allevatore che eccede i limiti dell’art. 32 lettera b). Anch’egli può optare per la determinazione del reddito in modo analitico secondo le risultanze contabili oppure in modo forfettario (art. 56, comma 5 del Tuir).
Applicando il criterio forfettario l’allevatore dovrà stabilire quale sia il numero delle cessioni imponibili di animali che rientrano nel reddito agrario. Per fare ciò, occorre che siano correttamente qualificate le colture effettivamente praticate, altrimenti, la determinazione per differenza del numero di cessioni imponibili che determinano il reddito da allevamento in maniera forfettaria sarà inesatto.
Gli imprenditori agricoli che presentano domanda di contributo tramite Agea, possono suppore che i dati da loro aggiornati e trasmessi siano sistematicamente acquisiti anche dall’Agenzia del Territorio o che tale acquisizione avvenga in maniera tempestiva. Tale supposizione, rafforzata dal fatto che nella modulistica di Agea avranno sicuramente espresso il proprio consenso per l’aggiornamento del catasto, dovrà essere però verificata.
Onde evitare al nostro agricoltore di produrre un “doppio” adempimento (mod. 26 oltre la comunicazione ad Agea), peraltro non dovuto, come espresso dalla stessa Agenzia delle Entrate, sarebbe auspicabile un miglior flusso delle informazioni tra i vari uffici dello Stato.