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Se il locatario costruisce una tettoia su un terreno agricolo concesso in locazione, tale attività è da qualificare come un’addizione così come disciplinata dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile. Pertanto, il pagamento dell’ICI (ma il principio vale anche per IMU e TASI) non può essere richiesto al proprietario del terreno.
Del tema si è occupata la CTR Molise che, con la sentenza n. 56/02/2017, si è pronunciata sul caso di un terreno agricolo concesso in locazione ad una società, la quale, durante il periodo di conduzione, vi costruiva sopra una tettoia, la quale veniva poi adibita a discoteca.
Tale facoltà era espressamente prevista dal contratto di locazione, che attribuiva al locatario la possibilità di apportare al fondo migliorie ed addizioni a sue spese, fatto salvo l’obbligo di lasciarle a titolo gratuito al proprietario al termine del contratto.
Successivamente, il Comune di Termoli inviava al proprietario un avviso d’accertamento ICI afferente le annualità dal 2004 al 2009, per cui non erano state versate le imposte comunali su tale tettoia.
Nella ricostruzione del Comune, la tettoia doveva essere qualificata come un’accessione ai sensi dell’art. 936 e seguenti del Codice Civile, secondo cui la proprietà del manufatto è del proprietario del terreno. Sulla base di ciò, quindi, il locatore era ritenuto il soggetto passivo ICI per gli anni contestati.
Questi, però, sosteneva che la tettoia era da ritenersi un bene del locatario e che andava qualificata come un miglioramento o un’addizione ai sensi degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile. In base a tale ricostruzione, quindi, l’avviso di accertamento doveva essere indirizzato alla società che conduceva il fondo in forza del contratto di locazione.
La CTP di Campobasso accoglieva gli argomenti del proprietario e tale impostazione veniva poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.
In primis, la CTR registrava che la tettoia era stata qualificata come addizione dal Tribunale di Larino e dalla sezione distaccata di Termoli nelle due sentenze che avevano deciso dell’ordinanza di sfratto della società locataria, la quale si era resa morosa durante il rapporto contrattuale.
Inoltre, i giudici tributari affermavano che le addizioni sono quelle opere che, pur unite o incorporate al bene, non si fondono con esso, conservando la loro autonomia ed individualità. Pertanto, nel caso in esame, il manufatto era di proprietà della società per tutta la durata del contratto di locazione, ossia fino al 2009.
Solo dal 2010 quindi, con l’estinzione del rapporto e l’entrata della tettoia nella sfera giuridica del proprietario (confermata dall’accatastamento della stessa), sorge in capo a questi l’obbligo del pagamento dell’ICI sulla costruzione.
Infine, la CTR rileva come ai fini della validità delle contestazioni mosse al proprietario del terreno manchi un requisito essenziale richiesto dall’art. 1 del D. Lgs. 504/1992. La norma prevede infatti che “il presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli”.
Nel caso in esame, il possesso della tettoia era in capo alla società locataria e non già al proprietario che ne entrava in possesso solo a fine 2009, al termine del contratto, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta a partire dall’anno successivo.