Tra le opportunità fornite dalla Legge di Bilancio 2017, decisamente interessanti sono i risvolti applicativi del cosiddetto bonus sisma che attribuisce la possibilità di detrarre fino all’80% dei costi sostenuti per interventi di miglioramento sismico su abitazioni e immobili destinati ad attività agricole, professionali, commerciali, non commerciali e produttive di beni o servizi.
Oggetto di agevolazione sono tutti gli interventi volti all’adozione di misure antisismiche individuate dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, ossia “l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.
Possono essere agevolati tutti gli interventi autorizzati dal 1° gennaio 2017 e sarà possibile ottenere le agevolazioni per lavori completati entro il 31 dicembre 2021. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro per ogni annualità.
Dei costi sostenuti sarà poi possibile detrarne una quota, la quale sarà determinata in misura diversa in base alla tipologia di intervento:
- 50% per lavori di miglioramento o adeguamento sismico che non modifichino la classe di rischio dell’edificio;
- 70% per lavori di miglioramento o adeguamento sismico che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80% per lavori di miglioramento o adeguamento sismico che comportino il miglioramento di almeno due classi di rischio dell’edificio.
La detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo da utilizzare nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per poter accedere alle agevolazioni, è necessario il rispetto di due ulteriori requisiti, uno soggettivo ed uno geografico. Dal punto di vista soggettivo possono accedere al bonus sia le persone fisiche che i soggetti imprenditori di qualsiasi dimensione (sia soggetti passivi IRPEF che IRES), purché:
- le spese siano a loro carico;
- possiedano o detengano l’immobile in base a titolo idoneo, anche sulla base di un contratto di locazione.
- Fondamentale, inoltre, è che l’immobile oggetto di intervento sia collocato nell’area di un Comune a rischio sismico 1, 2 o 3 in base alla classificazione di cui all’Allegato A dell’ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003.
Questa è un’importante novità visto che, prima della L. 232/2016, il beneficio era concesso solo agli edifici siti nelle aree di rischio sismico 1 e 2, ossia le più alte. L’allargamento anche alle aree di rischio 3 ha quindi esteso il beneficio agli edifici di oltre 1600 Comuni italiani a cui, fino a pochi mesi fa, era precluso l’accesso.
Grazie alla nuova disciplina, quindi, gran parte degli interventi di adeguamento sismico potranno essere agevolati dal favorevole regime di detrazione: si tratta di una grande opportunità per prevenire fenomeni catastrofici come quelli che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni.
Allegato:
- Classificazione sismica comuni
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