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Come già annunciato nei mesi scorsi, domani, 19 aprile, entrerà in vigore il DM 9 dicembre 2016: in forza a tale decreto, da domani scatta l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari.
Il nuovo obbligo riguarda le confezioni preimballate di tutti i tipi di latte (vaccino, ovino, caprino, bufalino, ecc.), nonché degli altri prodotti lattiero-caseari come burro, yogurt, mozzarella, formaggi e altri latticini, purché destinati al consumo umano.
Tale provvedimento avrà natura sperimentale e durerà in Italia fino al 31 marzo 2019, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare i prodotti agroalimentari italiani.
L’indicazione dell’origine dovrà essere indicata in maniera indelebile, visibile e facilmente leggibile. Due saranno gli elementi di cui si dovrà dare conto in etichetta:
Laddove le attività di cui sopra siano state svolte in uno stesso Stato, l’indicazione di origine può essere assolta tramite l’utilizzo di una sola dicitura, ad esempio “Origine: Italia”.
Se le fasi di mungitura e lavorazione vengono svolte in più paesi, invece, occorrerà utilizzare diciture diverse:
Nel caso in cui le operazioni si siano svolte in Stati al di fuori dell’Unione Europea, invece, bisognerà utilizzare la dicitura “Paesi non UE”.
Il tracciamento dell’origine del latte in etichetta è espressamente escluso dall’art. 1 comma 2 del DM 9 dicembre 2016 per alcune categorie di prodotti, in particolare:
È importante ricordare che l’obbligo di indicazione dell’origine dei prodotti lattiero-caseari vale solo per i prodotti legalmente fabbricati in Italia e diretti al mercato italiano. Non si applica quindi la disciplina per i prodotti destinati al mercato straniero.
Il latte ed i suoi derivati già stagionati, immessi sul mercato o etichettati prima della deadline di domani, possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre i 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, perciò fino al prossimo ottobre.
Secondo quanto precisato nella circolare interministeriale 23 febbraio 2017, l’utilizzo delle diciture previste dal decreto può avvenire anche riportando in etichetta tutte quelle possibili e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, solo quella corrispondente allo specifico alimento preimballato.
Per chi viola le previsioni del decreto, sono previste sanzioni amministrative da 1.600 a 9.500 euro.