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Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, in caso di trasferimento del fondo agricolo, si applicano anche quando l’acquirente è un coadiuvante agricolo e non ha quindi i requisiti di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto.
Come specificato dalla legge 194/2009, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.
La recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Lecco, n. 41/2/2017 depositata lo scorso 6 febbraio afferma infatti che non si possono creare disparità tra persone che operano, direttamente e abitualmente, nella coltivazione dei fondi, anche se con funzioni diverse.
Nel caso in esame, a seguito dell’acquisto da parte del contribuente di un fondo agricolo, l’Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Di Lecco ha ritenuto insussistenti le caratteristiche d’imprenditore agricolo o coltivatore diretto previste dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 194/2009 per il coadiuvante agricolo che voleva usufruire dell’agevolazione fiscale in sede di trasferimento di fondi rustici.
L’erronea valutazione dell’Agenzia delle Entrate è stata immediatamente impugnata dal ricorrente poiché le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che vengono riconosciute nel caso di trasferimento di un fondo agricolo, si applicano anche quando colui che compie l’acquisto sia iscritto alla gestione previdenziale Inps come coadiuvante agricolo.
Seppur la norma non preveda espressamente il coadiuvante agricolo fra le figure che possano godere delle agevolazioni in questione, è importante tenere presente che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, una norma non vada mai interpretata in una maniera illogica, tale da creare disparità in situazione tra loro simili
Pur essendo la pronuncia di particolare importanza è utile ricordare che la figura del coadiuvante agricolo era stata, già in altre occasioni, assimilata a quella del coltivatore diretto, dallo stesso ministero delle Finanze, che si era espresso in tal senso in merito ad altre imposte come ad esempio l’Imu. (risoluzione 20535/2016).