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Con la risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti sull’applicabilità della nuova aliquota IVA del 5% introdotta dalla L. 122/2016 per le cessioni di alcune tipologie di erbe aromatiche.
La “Legge Europea” ha aggiunto nella tabella A allegata al DPR 633/1972 (parte II-bis) la previsione per cui si applica l’aliquota del 5% per le cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.
Con una richiesta di consulenza giuridica, un’associazione ha richiesto come calcolare l’imposta sul valore aggiunto di diverse tipologie di prodotti, variamente composti, contenenti erbe aromatiche. In particolare, si chiedeva l’applicabilità della nuova aliquota alle cessioni di:
Per quanto riguarda il “misto aromi”, viene precisato che è prodotto sempre utilizzando prodotti freschi e non oggetto di specifiche lavorazioni: le confezioni, quindi, non possono essere mai configurate come preparazioni alimentari.
L’Agenzia si pronuncia sul tema con grande semplicità e chiarezza, adottando una posizione tassativa e profondamente radicata al testo normativo.
Nella risoluzione, infatti, si legge che il tenore letterale del richiamato punto I-bis della parte II-bis induce a pensare che l’aliquota ridotta del 5% può essere applicata solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma.
Pertanto, tra i prodotti prospettati, il solo misto aromi composto da salvia e rosmarino può essere assoggettato all’aliquota del 5%, in quanto in tutti gli altri casi, la presenza di altre piante aromatiche esclude tale possibilità. Ciò avviene anche nel caso in cui il prodotto sia composto prevalentemente erbe aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta.
Laddove ci siano, quindi, più piante o erbe, se almeno una di queste non rientra nell’elencazione di cui alla parte II-bis della tabella, l’aliquota IVA applicabile sarà sempre quella ordinaria del 22%.
Infine, la risoluzione fornisce risposta anche ad un dubbio interpretativo di cui si è lungamente discusso relativamente alle piante allo stato vegetativo di origano: proprio l’origano, infatti, usufruisce dell’aliquota agevolata se venduto a rametti o sgranato, mentre la norma tace circa l’aliquota applicabile per la cessione della pianta allo stato vegetativo.
La risoluzione 56/E ha sposato l’orientamento sostenuto dagli esperti di Consulenzaagricola.it: sulla base della precisa formulazione letterale della norma, sono da escludere dall’area di applicabilità dell’aliquota del 5% le piante allo stato vegetativo di origano.