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Ieri il Direttore dell’Agenzia delle Entrate in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha illustrato i provvedimenti introdotti dal DL 50/2017.
È stato chiarito che la riduzione dei termini di registrazione delle fatture d’acquisto e la stretta sulla detrazione dell’IVA si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017.
È quindi salvo il diritto alla detrazione dell’Iva sulle fatture d’acquisto relative agli anni 2015 e 2016 registrate nel corso del presente anno.
In merito alla riduzione dei tempi per la detrazione dell’IVA a credito la Direttrice Orlandi ha ribadito che il provvedimento è in linea con il diritto comunitario ed in particolare con l’art.179 della direttiva CE 2006/112 che appunto prevede il diritto alla detrazione dell’imposta deve esser esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto.
Relativamente al nuovo limite per l’apposizione del visto sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti maturati, portato da € 15.000 a € 5.000, la Orlandi ha chiarito che tale obbligo decorre per le dichiarazioni presentate successivamente alla presentazione del DL 50/2017. Pertanto, alle dichiarazioni presentate fino allo scorso 23 aprile restano applicati i vincoli precedenti, rimanendo valide le compensazioni effettuate fino a € 15.000. Le dichiarazioni presentate dal 24 aprile saranno ammesse senza visto solo se l’importo a credito sarà inferiore a € 5.000. Ne saranno soggette anche le eventuali dichiarazioni integrative o tardive presentate successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.
Tra le misure volte ad agevolare il corretto utilizzo dell’istituto della compensazione è stato annunciato che si potrebbero prevedere:
a) l’inibizione delle compensazioni mediante modello F24 in caso di crediti utilizzati per importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente,
b) la possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo previa apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito;
c) la possibilità di compensare il credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, sia esercitabile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (anziché dal giorno 16 del mese successivo).
Le nuove regole con riferimento alle modalità di presentazione degli F24 sono anch’esse immediatamente applicabili. I titolari di partita IVA, per gli F24 oggetto con compensazioni, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) oppure rivolgersi ad un intermediario abilitato che utilizzi gli stessi strumenti. Per la presentazione di tali modelli F24 è pertanto preclusa loro la possibilità di utilizzare il canale bancario (home-banking).
Restrizioni in tal senso sono previste anche per i non titolari di partita IVA, i quali dovranno utilizzare sempre i canali messi a disposizione dall’Agenzia.
Si potrà facoltativamente scegliere di non utilizzare i suddetti canali solo nel caso in cui si proceda al pagamento di F24 a debito e senza alcuna compensazione.
Non sarà inoltre ammessa la possibilità di utilizzare l’istituto della compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero. Tenuto conto dell’ambito applicativo dell’atto di recupero che comprende le diverse fattispecie di indebito utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, il legislatore ha previsto l’inibizione dell’utilizzo dell’istituto in presenza di una condotta, l’indebita compensazione, che la citata norma intende contrastare.
Allegato: Audizione Direttore Agenzia delle Entrate