Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Si avvicina la stagione della dichiarazione dei redditi: questo è il momento in cui tutti gli operatori si preparano per farsi trovare pronti ad espletare nel modo più preciso possibile uno dei più importanti adempimenti annuali.
Mentre il modello UNICO non esiste più, sostituito già a partire da questa campagna dichiarativa, dal modello “Redditi 2017”, non cambiano in maniera significativa il contenuto e le modalità di presentazione del modello 730.
Come noto, tale modello può essere utilizzato da parte di tutti i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e dai pensionati. Nel modello 730 confluiscono inoltre i redditi di fabbricati e terreni, redditi di capitale e redditi diversi.
Il 730 dovrà essere presentato abilitato entro il prossimo 7 luglio al proprio sostituto d’imposta, presso un CAF o professionista abilitato, ma sarà possibile anche presentare direttamente il modello precompilato all’Agenzia delle Entrate entro il termine successivo del 23 luglio.
Per tutti i contribuenti che possiedono e/o conducono un terreno agricolo sarà necessario compilare il quadro A del modello 730/2017, dichiarando i redditi fondiari del terreno stesso.
Come noto, l’art. 25 del TUIR distingue i redditi fondiari in due categorie:
Pertanto, il quadro A sarà compilato:
I redditi dei terreni situati all’estero e i redditi derivanti dagli affitti di terreni per usi non agricoli (in quanto produttivi di redditi diversi) vanno invece dichiarati nel quadro D.
Si ricorda che non può essere presentato il modello 730 da parte dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA: questi, infatti, sono tenuti a presentare il modello Redditi 2017. In forza di tali previsioni, possono utilizzare il 730 gli agricoltori esonerati (con volume di affari inferiore ai 7.000 euro annui), così come i soci di società semplici che operano nel settore agricolo e dichiarano la quota di reddito fondiario in base alla percentuale di possesso.
Per quanto riguarda i terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale. Pertanto, un terreno non concesso in affitto e assoggettato a IMU, non sarà tassato ai fini IRPEF e relative addizionali limitatamente al reddito dominicale. In tal caso formerà base imponibile IRPEF il solo reddito agrario.
Va ricordato però che per tutti gli operatori professionali (IAP e CD), la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l’esenzione dall’imposta municipale. In questo caso, l’imprenditore agricolo, non pagando l’IMU, sarà ugualmente tenuto alla dichiarazione e al versamento anche della quota di redditi fondiari relativa al reddito dominicale dei terreni, barrando la colonna 9 (“IMU non dovuta”) nel modello 730.
Il quadro A del modello 730 si compone di un’unica sezione suddivisa in 10 colonne: il reddito dominicale va dichiarato senza rivalutazioni nella colonna 1, mentre il reddito agrario (anch’esso non rivalutato) si dichiara indicandolo nella colonna 3.
Concludendo, va precisato che, nel caso di conduzione associata, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ogni associato in base alla sua quota di spettanza. Nella colonna 3, relativamente al reddito agrario, deve essere indicata la quota di reddito calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione risultante da apposito atto sottoscritto dagli associati. In assenza di tale atto, le partecipazioni si presumono ripartite in parti uguali.