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L’attività di agriturismo è produttiva di reddito di impresa. Tuttavia, per i soggetti che svolgono tale attività, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge quadro nazionale 96/2006 e delle rispettive leggi regionali, è previsto uno specifico regime fiscale che ne rappresenta il regime naturale.
REQUISITO SOGGETTIVO
Ai fini delle imposte sui redditi è concessa l’applicazione di un particolare regime di agevolato (forfetario) esclusivamente alle ditte individuali ed alle società di persone, con esclusione, quindi, delle società di cui all’art. 73 lett. a) e b) cioè i soggetti IRES.
Al contrario, non viene fatta alcuna distinzione per quanto concerne il regime IVA. Di conseguenza il regime naturale è quello forfettario, consistente nell’applicazione di una detrazione pari al 50% dell’IVA sulle operazioni attive ed è applicabile a tutti i soggetti che esercitano questo tipo di attività indipendentemente dalla forma giuridica.
Se l’impresa opta per determinare il reddito nei modi ordinari sarà soggetta ad un vincolo triennale. L’opzione si comunica nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta da cui si intende far decorrere il “regime ordinario”.
REQUISITO OGGETTIVO
L’azienda agrituristica non può esistere se non in connessione con lo svolgimento di un’attività agricola effettivamente praticata, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
La legge 96/2006 elenca le attività che possono ricondursi all’agriturismo:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori?
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4?
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268?
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
BASE IMPONIBILE IMPOSTA SUI REDDITI
Ad esclusione dei soggetti IRES, ovvero le società indicate alla lettera a) e b) dell’art. 73 del Tuir, e dei soggetti che non hanno optato per la tassazione nei modi ordinari, la determinazione del reddito, si ottiene applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’Iva, un coefficiente di redditività del 25% in virtù di quanto disposto dall’art. 5 della legge 413/1991.
Le ditte individuali e le società semplici compilano il quadro RD nella sezione III, riportando nella colonna 1 del rigo RD 10, l’intero ammontare dei ricavi relativi all’attività agrituristica di cui alla legge 96/2006, registrati agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2/2010 ha chiarito che i ricavi derivanti da prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le stesse sono ultimate indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, e che non concorrono all’ammontare dei ricavi i contributi inerenti all’attività agrituristica (in conto esercizio, impianto o a fondo perduto) in quanto non assumono alcuna rilevanza in sede di determinazione forfetaria del reddito.
Nella colonna 5 del rigo RD 10, relativa all’ammontare complessivo del reddito derivante dalle altre attività agricole connesse, si dovrà indicare il valore determinato sommando il 25% dell’importo di colonna 1, 3 e 4 e il 15% dell’importo di colonna 2.
Le altre società di persone (s.a.s. e s.n.c.), a seconda che adottino la contabilità semplificata o ordinaria compilano il quadro RG o RF del modello redditi società di persone.
I soggetti in contabilità semplificata devono barrare la casella “attività agriturismo” posta nel quadro RG, riportando al rigo RG2, in corrispondenza della colonna 2 “Attività di Agriturismo”, l’ammontare dei ricavi derivanti da tale attività. Al contempo dovranno riportare tra gli altri componenti negativi, al rigo RG22 colonna 2, il 75% dei ricavi precedentemente indicati al rigo RG2 (costi forfetari).
Infine, i soggetti in contabilità ordinaria compilano il quadro RF barrando l’apposita casella “attività agriturismo” e riportano nel rigo RF9 il 25% dei ricavi conseguiti per l’attività agrituristica. I costi ed i ricavi effettivi di tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF11 e RF55, utilizzando il codice 9.
Gli altri soggetti che non si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge 413/1991 determinano i redditi attraverso la differenza dei costi e dei ricavi di competenza.
Ai fini dell’IRAP, l’attività di agriturismo non gode di alcuna agevolazione, segue pertanto le regole generali.
Da quest’anno non è dovuta l’IRAP per le attività agricole svolte entro i limiti dell’art. 32 del Tuir.
Le società agricole di capitali, le SNC e le SAS potranno neutralizzare tale componente di reddito compilando il quadro IC ovvero IP, procedendo ad una variazione in diminuzione pari al valore netto della produzione rientrante nel reddito agrario, utilizzando rispettivamente il rigo IP43 o IC57.
Come lo scorso anno è prevista un’apposita sezione utilizzabile riservata alle aziende agricole condotte da una persona fisica e da società di persone. A tali soggetti è destinata la sezione IV del modello per la dichiarazione del valore della produzione dell’attività di agriturismo e/o allevamento di animali con terreno potenzialmente insufficiente a fornire almeno 1/4 dei mangimi necessari.
Il valore della produzione andrà determinato facendo la differenza tra il valore dei corrispettivi ed i costi inerenti ricavabili dalla dichiarazione IVA (VE24-VF23).
Non essendo stato specificato nulla sulle istruzioni sul comportamento da adottare in presenza di altre attività oltre quelle “agricole pure”, si ritiene che le deduzioni della sezione VI possano applicarsi pro-quota, prendendo in come riferimento anche il “valore teorico” valore della produzione agricola (esente IRAP). Solo l’ulteriore deduzione (IQ67-IP73), se applicabile, non sarà ripartita.