Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Un coltivatore diretto in pensione non può mai usufruire delle agevolazioni ICI/IMU per le quali è necessaria la qualifica di coltivatore diretto o IAP e la conduzione diretta del terreno.
Questo, in estrema sintesi, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza n. 13745/2017 ha negato che possa operare la presunzione di non fabbricabilità di un’area edificabile nel caso in cui la stessa sia posseduta da un pensionato agricolo. Ciò proprio alla luce del fatto che l’agevolazione è legata alla conduzione diretta del terreno e alla qualifica di coltivatore diretto o IAP, requisiti del tutto incompatibili con il pensionamento.
La controversia nasceva da due avvisi di accertamento emessi dal Comune al fine di revocare le agevolazioni legate ad un’area edificabile nella disponibilità di un coltivatore diretto in pensione. Il contribuente impugnava tali avvisi, ma tanto la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale respingevano i i ricorsi, sostenendo che le agevolazioni fiscali non spettavano ad un soggetto pensionato.
Nello stesso senso si è poi espressa anche la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del proprietario ed accogliendo le ragioni del Comune.
I giudici di legittimità hanno inizialmente precisato che “ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. n. 504 del 1992, D. Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 9 e 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorché inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D. Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia”.
Pertanto, per poter accedere al regime agevolato, sono quattro i requisiti che devono essere rispettati:
Con riferimento al caso di specie, come correttamente ravvisato anche dai giudici di merito, il contribuente aveva provato solamente i primi due requisiti, quelli di carattere formale, senza dimostrare la diretta conduzione del fondo e la mancata percezione di trattamenti pensionistici: non essendo rispettato l’onere della prova, quindi, la Cassazione ha provveduto a confermare le pretese del Comune.
I giudici di legittimità, però, non si sono limitati a questo, esprimendo un ulteriore concetto, la cui portata è tutta da valutare, ma che potrebbe avere importanti e negative ripercussioni per gli operatori agricoli.
Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali, la Cassazione ha affermato che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del D. Lgs. 504/1992 ha come principale finalità quella di agevolare l’attività agricola e il razionale sfruttamento del suolo. Pertanto, affermano i giudici, “non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.
Secondo la Cassazione, quindi, il maturare del trattamento pensionistico esclude automaticamente il soggetto dall’agevolazione ICI/IMU “indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all'attività lavorativa in agricoltura ed essendo irrilevante che il soggetto sia ancora iscritto negli elenchi e continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico”.
Secondo tale impostazione, quindi, qualunque pensionato sarebbe escluso dall’area di applicazione dell’esenzione ICI/IMU, anche nel rispetto di tutti i quattro requisiti previsti dalla legge. Questa totale chiusura appare ingiustificatamente restrittiva e poco condivisibile: pare infatti preferibile analizzare nel concreto la sussistenza dei parametri normativamente individuati e valutare l’applicabilità dell’esenzione nella sostanza.