Quando le attività agricole sono svolte nei limiti delle potenzialità del terreno, il reddito da esse generato è completamente assorbito dal reddito agrario.
Ciò vale anche per l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.
Se questi limiti vengono superati, invece, il reddito prodotto per la parte eccedente è considerato reddito d’impresa, ma può esser determinato in maniera forfettaria e dichiarato nel quadro RD della dichiarazione dei redditi.
Le imprese agricole possono comunque scegliere di non applicare, in sede di dichiarazione, tale regime ed optare per la determinazione del reddito secondo le modalità ordinarie, procedendo alla compilazione dei quadri RG o RF a seconda del regime contabile adottato.
REDDITI DA ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Per l’attività di allevamento di animali non ha alcuna rilevanza se il mangime utilizzato per l'allevamento viene effettivamente prodotto dall'azienda agricola, dato che va considerata esclusivamente la potenziale capacità dei terreni di produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. Quando il tale parametro non è soddisfatto, occorre procedere al calcolo del reddito eccedente secondo quanto stabilito dall’art. 56, comma 5 del TUIR.
La parte di capi allevati in eccedenza concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato, attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopra indicati, sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.
L’articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/73 prevede l’obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati per le imprese di allevamento che superano i limiti di cui all’articolo 32, lettera b). Tale registro è lo strumento esclusivo, che permette di certificare le cessioni imponibili di capi/animali avvenute nell’anno (e non il solo numero di capi allevati).
La circolare ministeriale 1° dicembre 1978, n. 150 ha fornito ampie e dettagliate istruzioni in ordine alle modalità di tenuta del registro. La determinazione del numero degli animali allevati segue regole particolari, come precisato dalla citata circolare n. 150/1978 e avviene mediante la corretta tenuta del registro di carico e scarico.
Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agricola e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 aprile 2006. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 32 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.
Per procedere al calcolo dei valori da riportare nel quadro RD, è stato allegato alle istruzioni lo “Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all’unità di misura”.
Attraverso tale schema, è possibile procedere alla determinazione del reddito agrario normalizzato in base alle fasce definite nel decreto ed alla determinazione del numero di animali allevati “normalizzato”.
Nella dichiarazione dei redditi alla sezione I del quadro RD andrà riportato al rigo RD2 il totale dei capi normalizzati allevati, mentre al rigo RD3 il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR.
Nel rigo RD4, va indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2 e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.
Infine, al rigo RD5 risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532 (tale coefficiente è ridotto a 0,029266 nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare).
Ai fini del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.
PRODUZIONI VEGETALI SU RIPIANI
L’art. 32, comma 2, lettera b) del TUIR stabilisce che sono produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Come detto in premessa, quando la produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste, il reddito prodotto sulla superficie eccedente è considerato reddito d’impresa, ma può essere determinato forfettariamente attraverso la compilazione della sezione II del quadro RD.
Nel rigo RD6 in colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione data dalla somma delle superfici effettivamente coltivate (ripiani, bancali, ecc.), mentre in colonna 2 si dovrà indicare la superficie del solo terreno su cui insiste la produzione stessa.
Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.
Nel rigo RD8 va indicato il valore del reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione. Si rammenta che, stando a quanto indicato nell’art. 34 del TUIR, per le coltivazioni in serra e la funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale si determina il reddito applicando la tariffa d’estimo più elevata nella provincia (tale reddito sarà comunque già stato calcolato a seguito della presentazione del modello 26 di denuncia di variazione colturale).
Nel rigo RD9 va determinato il reddito derivante dall’attività agricola eccedente attraverso la seguente formula:
rigo RD7 x rigo RD8
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rigo RD6, colonna 2
IRAP
Limitatamente al valore della produzione eccedente secondo i criteri suesposti, l’azienda agricola è soggetta all’IRAP nella misura del 3,9%. Infatti, da quest’anno le attività agricole entro i limiti dell’art.32 del TUIR ne sono esenti.
Le istruzioni ministeriali non danno indicazioni precise sulle modalità con cui procedere alla dichiarazione di tali valori a seguito dell’esenzione per le attività agricole che, fino all’anno d’imposta 2015, erano assoggettate all’aliquota del 1,9%.
Per le attività descritte, le persone fisiche e le società semplici compileranno la sezione IV “imprese del settore agricole” del modello IRAP 2017.
Il valore della produzione sarà determinato pro-quota sulla base dell’incidenza dei redditi eccedenti i limiti previsti dall’articolo 32 rispetto al reddito complessivo.
Quindi, ad esempio, per quanto riguarda l’attività di allevamento, in presenza anche di altre attività agricole quali la coltivazione di cereali, la proporzione per determinare il valore della produzione corrispondente alle attività eccedenti, andrà fatta tenendo in considerazione anche tali fattori.
Si ritiene occorra simulare anche il valore della produzione relativo alle attività agricole da quest’anno esenti, al fine di determinare correttamente la quota da assoggettare all’IRAP.
Anche per le società di capitali che compilano la sezione I, permangono dei dubbi sulle modalità di compilazione del modello. In particolare, quando l’azienda agricola svolge più di un’attività soggetta ad IRAP (allevamento eccedente, attività connesse di manipolazione e trasformazione o produzione di servizi, produzione di energia oltre la franchigia).
In questi casi, si ritiene necessario stabilire l’intero valore della produzione e riportare una variazione in diminuzione corrispondente alla quota rientrante nel reddito agrario. In pratica,ciò può essere fatto compilando il quadro IC, assumendo costi e ricavi per l’intero ammontare, salvo poi procedere ad una variazione in diminuzione pari al valore della produzione rientrante nel reddito agrario, utilizzando il rigo IC57.
Sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia al fine di capire se, almeno in tali circostanze, si possano utilizzare anche le sezioni III e IV, ovvero si debba procedere alla determinazione del valore della produzione attraverso lo strumento delle variazioni.
Ciò che appare indispensabile è la conservazione delle rilevazioni extra-contabili con cui si è determinata l’imposta, da produrre in caso di verifiche.
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