Le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono alcuni “sgravi” per gli imprenditori agricoli.
CANONI D’AFFITTO DI FONDI RUSTICI
I giovani imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti con meno di 35 anni ed iscritti alla previdenza agricola possono detrarre al rigo RP73 i canoni d’affitto sostenuti nel 2016 per la locazione di terreni agricoli, diversi da quelli eventualmente concessi in affitto dai propri genitori. Inoltre, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
Su tali canoni spetta una detrazione del 19% delle spese sostenute con un limite di € 80 per ogni ettaro preso in affitto fino ad un massimo di € 1.200 annui.
L’ammontare della detrazione va determinato nel rigo RN12 e se questo risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, è riconosciuto un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.
MUTUI AGRARI
L’articolo 15, comma 1 lettera a) del Tuir prevede la detrazione nella misura del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a prestiti o mutui agrari di ogni specie.
Per beneficiare della detrazione il contratto di finanziamento agrario può riguardare senza limitazioni qualsiasi tipologia di terreno e non è necessario che si tratti di un mutuo o che sia soggetto a vincoli ipotecari. Sono pertanto detraibili gli interessi e gli oneri anche relativi ai prestiti agrari di esercizio o semplici finanziamenti di miglioramento fondiario a breve e medio periodo. È indispensabile che il pagamento di tali finanziamenti avvenga nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno stato membro della Comunità Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non Residenti.
Il valore massimo ammesso in detrazione non può superare la somma dei redditi agrari e dominicali riportati in dichiarazione. Pertanto, per i soggetti che ne sono tenuti, si provvederà alla rivalutazione del 80% del reddito dominicale, del 70% del redito agrario e della ulteriore rivalutazione del 30%. Anche i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e assimilate, riconducibili alla propria quota di reddito agrario e dominicale, concorrono a definire il limite di deducibilità di tali oneri.
I costi sostenuti per interessi passivi e oneri relativi a prestiti e mutui agrari vanno riportati nei righi da RP8 a RP13 con il codice di spesa 11.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI
Premesso che non sono deducibili i contributi previdenziali corrisposti per i lavoratori dipendenti.
Nel settore agricolo, anche dal punto previdenziale, convivono due figure:
- l’imprenditore agricolo il quale versa i contributi previdenziali per proprio conto;
- il coltivatore diretto che può versare i contributi per sé stesso, oppure, in presenza di collaboratori familiari, procede al pagamento in nome proprio anche per i coadiuvanti.
I contributi sono quindi deducibili in capo al coltivatore diretto ed all’imprenditore agricolo per le somme effettivamente corrisposte nell’anno 2016 (principio di cassa).
Inoltre, il coltivatore diretto potrà portare in deduzione anche la quota di contributi effettivamente corrisposta nel 2016 per i propri familiari a carico.
Per gli altri familiari non a carico, ai quali i contributi sono stati corrisposti dal capofamiglia, si ipotizza che la deduzione possa esser concessa attraverso l’esercizio del diritto di rivalsa.
L’importo dei contributi va indicato al rigo RP21 e dovrà quindi comprendere le somme effettivamente pagate nell’anno 2016 per proprio conto e per i famigliari fiscalmente a carico. Tale valore sarà dedotto dal reddito complessivo prima del calcolo delle imposte.
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