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Il MIPAAF, con decreto n. 15578 del 7 giugno 2017, ha individuato i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle aziende agricole che hanno subito danni per le avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio.
Il beneficio di tale provvedimento è rivolto alle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese agricole e che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. Sono quindi interessate da questo provvedimento le aziende agricole non coperte da garanzia assicurativa per tali eventi, le cui attività ricadono nelle regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Le banche concederanno la proroga delle rate relative alle operazioni di credito agrario, di miglioramento e di credito ordinario in scadenza nel 2017 anche in assenza di preventivo nullaosta, correlate ad operazioni di finanziamento attivate prima dell’entrata in vigore della legge 45/2017. La proroga è concessa per una sola volta per non più di 24 mesi fino all’erogazione
Le imprese agricole interessate, sono tenute a presentare alle banche ed alle regioni competenti la dichiarazione sostitutiva di notorietà (vedi allegato) attestante i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti. Il Ministero delle Politiche Agricole, in funzione delle richieste pervenute, provvederà a ripartire la disponibilità di 1 milione di euro tra le Regioni che ne abbiano fatto richiesta.
I contributi saranno erogati ai beneficiari entro un anno dalla data di concessione della proroga da parte della banca.