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Centinaia di migliaia di contribuenti erano in attesa di indicazioni sulla necessità di presentare o meno la dichiarazione IMU per l’anno 2016, per accedere all’esenzione generalizzata prevista per gli operatori agricoli professionali. Con la risoluzione 3/D del 16 giugno, il Ministero dell’Economia e Finanze ha provato a fornire tali risposte.
Come noto, l’art. 1 commi 10 e 13 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha abrogato il precedente regime della franchigia IMU sui terreni agricoli prevista per IAP e CD. Contestualmente è stata estesa l’esenzione IMU per i terreni agricoli:
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi IMU, l’art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011 prevede che, entro il 30 giugno, devono presentare la dichiarazione i soggetti passivi che nell’anno precedente sono entrati nel possesso degli immobili o hanno subito variazioni rilevanti (non conoscibili dai Comuni) ai fini della determinazione dell’imposta.
Tale dichiarazione ha effetto per tutti gli anni successivi, fino a quando non intervengano modifiche di dati o elementi soggettivi tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta.
Ci si chiedeva quindi se tutti i soggetti divenuti esenti a partire dal 2016 in forza delle modifiche normative dovessero presentare una nuova dichiarazione IMU o se, al contrario, non fosse necessario: in linea generale, infatti, nessuna modifica soggettiva o oggettiva è intervenuta nell’anno in esame.
Con la risoluzione 3/D di pochi giorni fa, il MEF ha confermato che nessuna dichiarazione deve essere presentata da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per poter accedere all’esenzione IMU.
Tale orientamento, peraltro, richiama quello adottato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 2/DF/2013 quando venne abolita l’ICI ed introdotta l’IMU: anche in quel caso, il Ministero affermò che nessuna dichiarazione era dovuta.
Infatti, in entrambi i casi, la titolarità delle agevolazioni risulta riconosciuta sulla base dei medesimi requisiti (qualifica di IAP o CD e iscrizione alla previdenza). Anche nel passaggio tra ICI e IMU, infatti, l’unica differenza sostanziale riguardava l’estensione dell’agevolazione anche alle società IAP (ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 99/2004).
Come è noto l’esenzione IMU è applicabile anche alle società IAP, tuttavia va sottolineato che talune Commissioni Tributarie si sono pronunciate in senso contrario, negando le agevolazioni ad alcune società titolari della qualifica di IAP (in tal senso si veda la CTP Reggio Emilia, sent. n. 4/2017). In senso contrario, operando una corretta interpretazione della disciplina, si è espressa la CTR Emilia Romagna con la sent. n. 1835/2017.
Riteniamo che la portata di tale agevolazione non possa essere messa in dubbio, in quanto la disciplina è chiara e non serve il contributo di giudici-legislatori per restringere la portata dei diritti degli agricoltori.