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Negli ultimi tempi, i Comuni stanno iniziando a contestare con insistenza l’applicabilità delle agevolazioni IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti dalle società IAP, adottando una tesi palesemente contraria alle previsioni normative.
Fortunatamente, per ora, la giurisprudenza sta respingendo questa bordata di accertamenti pronunciandosi in senso favorevole al contribuente: in tal senso va segnalata la sentenza n. 1835/2017 della CTR Emilia Romagna.
Il caso riguardava una cooperativa agricola titolare della qualifica di IAP, la quale conduceva direttamente alcuni terreni agricoli ed era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alle agevolazioni fiscali relative all’imposta municipale.
La disciplina IMU, contenuta all’art. 13 e seguenti del D.L. 201/2011, stabilisce che, tra i soggetti che hanno accesso agli sconti fiscali, ci sono gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004.
In particolare, il comma 3 prevede che per ottenere la qualifica le società devono possedere i seguenti requisiti:
Va segnalato, comunque, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
Nonostante questa chiara previsione normativa, il Comune aveva affermato che le agevolazioni fiscali erano dovute solo per le persone fisiche, in quanto le agevolazioni ICI, ai sensi della disciplina dell’art. 58 del D. Lgs. 446/1997, spettavano solo alle persone fisiche iscritte alla gestione previdenziale agricola.
I giudici della CTR, però, hanno disinnescato tale bomba, evidenziando correttamente come la normativa sull’IMU richiami il D. Lgs. 99/2004, superando quindi, in tale ambito, la normativa del 1997.
Il riconoscimento delle agevolazioni IMU anche alle società IAP operato dalla CTR emiliana ha una portata decisamente rilevante, infatti a partire dal 2016 gli imprenditori agricoli professionali sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale per i terreni agricoli direttamente condotti.