Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Continua l’evoluzione dei Consorzi Agrari che, fin dall’inizio del secolo scorso, hanno offerto servizi alle imprese agricole e non solo. Con il D.L. 91/2017 in vigore dallo scorso 21 giugno, è stata concessa un’ulteriore apertura all’operatività di tali organismi cooperativi.
Grazie alla nuova disciplina, infatti, viene permesso ai consorzi di perseguire il raggiungimento degli scopi sociali anche mediante la partecipazione a società di capitali, purché essi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Il codice civile attribuisce ai consorzi agrari lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché quello della predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario. Infine, i consorzi agrari possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.
Ora, con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 2 della legge 410/98, i suddetti scopi possono esser raggiunti anche per tramite di società partecipate.
Ciò offre indubbiamente una grande opportunità ai Consorzi, i quali possono così avviare sinergie con altri operatori, affidando a strutture specializzate determinati servizi che a differenza del passato, richiedono investimenti, capacità e conoscenze che non sempre si coniugano con le strutture e le dimensioni dei Consorzi. La misura potrebbe quindi ulteriormente incentivare le aggregazioni tra i Consorzi al fine di rendere i servizi più competitivi ed efficienti nei confronti dei soci e dei clienti.
Il legislatore ha inoltre aggiunto che “le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge”.
Tale precisazione ricorda quanto già previsto dal legislatore specificatamente per i consorzi agrari, a cui veniva concesso lo status di cooperativa a mutualità prevalente escludendoli dall’obbligo, previsto per le altre cooperative, di operare prevalentemente con i propri soci come previsto dall’art. 2513 del codice civile.
Allo stato attuale, la norma di per sé non determina vantaggi fiscali. In quanto cooperative a mutualità prevalente, i consorzi agrari possono accantonare a riserva indivisibile gli utili sottraendoli così da tassazione per il 47% dell’utile medesimo. Come previsto dall’articolo 23 della L. 122/2016 possono assolvere l’IRES solo sul 50% degli utili oltre a un decimo della riserva legale, che essendo del 30% risulta tassata per il 3% (articolo 1, comma 460, della legge 311/2004).
Invece, le società di capitali partecipate dai consorzi agrari non potranno beneficiare di questa agevolazione, essendo essa riservata alle cooperative. Infatti la norma prevede che le attività svolte dalle società partecipate dai soci hanno natura mutualistica e non le società medesime.
Sarà interessante vedere se, nel breve periodo, si assisterà alla costituzione di queste società specializzate o all’acquisizione di partecipazioni per delegare alcune attività svolte dai consorzi. È prevedibile che le sinergie potranno esser più facilmente trovate quando le attività lasciano intravedere marginalità. Ciò dovrà comunque coniugarsi con il fatto che l’attività deve avere comunque carattere mutualistico e pertanto i beni ed i servizi devono essere forniti sulla base di uno spirito cooperativistico, senza scopi di lucro.