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È trascorso appena un mese dall’invio della comunicazione IVA relativa alle liquidazioni del primo trimestre ed ecco che già stanno pervenendo le segnalazioni di anomalia da parte dell’Agenzia delle entrate (vedi fac-simile allegato).
La comunicazione, inviata a mezzo PEC, è generica, e rimanda alla verifica delle incoerenze riscontrate attraverso la consultazione del cassetto fiscale.
Per la maggior parte dei casi, le anomalie riguardano differenze relative ai crediti riportati dai periodi precedenti, oppure dal mancato riscontro dei pagamenti dell’imposta.
Cosa fare?
Come indicato nella comunicazione occorre prima di tutto consultare il dettaglio delle anomalie riscontrate nel cassetto fiscale del contribuente.
Qualora, dai controlli eseguiti, emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione pervenuta, il contribuente può:
1) fornire i chiarimenti necessari;
2) segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
3) versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
ERRORI DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO
Il ravvedimento per l’errato o omesso versamento, non renderà necessario un nuovo invio della comunicazione, dato che nel quadro VP non vanno riportati i versamenti, tanto meno quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007 (FAQ AdE).
Occorre però non far passare troppo tempo per regolarizzare errori che determinano un versamento d’imposta, dato che l’Agenzia, in caso di segnalazione di omesso versamento, potrebbe procedere alla notifica di un atto di liquidazione ai sensi dell’art. 54- bis del DPR 633/72. Ciò comporterebbe, come indicato al comma 1-ter dell’art. 13 del Dlgs 472/97, l’impossibilità di godere delle agevolazioni del ravvedimento operoso.
OMESSA O INFEDELE COMUNICAZIONE
L’art. 11 comma 2-ter del Dlgs 471/97 stabilisce che “l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza …ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.
Pertanto, se la dichiarazione fosse presentata oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza, la sanzione applicabile sarebbe compresa tra euro 500 e euro 2.000.
In caso di infedele o omessa presentazione potrebbe quindi essere applicato il ravvedimento operoso, ed è bene precisare che in detta ipotesi siamo in presenza di una comunicazione e non di una dichiarazione annuale o periodica.
In ultimo va detto che le comunicazioni inviate successivamente alla prima, al fine di correggere errori od omissioni produrranno la sostituzione di quella trasmessa in precedenza.