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E’ stato pubblicato il 15 giugno 2017 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il quale sono stati emanati i nuovi Coefficienti per la determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali eccedenti la potenzialità del terreno asservito all’attività di allevamento.
Sono buone le notizie per gli allevatori: per il biennio 2016-2017 non ci saranno variazioni nei valori dei coefficienti di calcolo. Quindi, si continueranno ad applicare i valori individuati nelle tabelle allegate al DM 20 aprile 2006 del MIPAAF.
Pertanto chi svolge attività di allevamento con terreni insufficienti a coprire gli animali allevati può continuare a determinare il reddito eccedente, anche per il prossimo biennio, utilizzando i vecchi parametri.
In un momento di crisi come questo, il mancato aumento dei coefficienti di rivalutazione relativi agli animali eccedenti va letto come un segnale molto positivo per il settore.
Si ricorda che, in base all'articolo 32, comma 2, del TUIR, l'attività di allevamento, esercitata da persone fisiche, produce reddito agrario se svolta "con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno"; mentre la parte eccedente tale limite, ai sensi dell'articolo 56, comma 5, del TUIR, concorre a formare reddito d'impresa, calcolato però con un criterio forfetario, attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro la soglia indicata, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Ritorna utile ribadire che l’utilizzo dei parametri è subordinato alla tenuta del registro di carico e scarico allevamenti previsto dall’art. 18-bis del DPR 600/1973.
Il registro di carico e scarico rappresenta, peraltro, l’unica scrittura contabile rilevante ai fini della determinazione automatica del reddito prevista dall’art. 56 comma 5 del TUIR. Pertanto, se l’allevatore determina il reddito su base forfettaria, ai fini delle imposte dirette non sarà obbligato a tenere altre scritture contabili, le quali saranno comunque documenti rilevanti ai fini civilistici, come precisato dalla circolare ministeriale 150/1978.
Nei contratti di soccida, la tenuta del registro è essenziale al fine di far fronte all’esigenza di determinare i capi rientranti nel reddito agrario sia per il soccidante che per il soccidario.
Nella risoluzione 9/1266 del 1979 è stato ribadito che tale obbligo compete al soccidante il quale deve altresì comunicare al soccidario il numero dei capi corrispondente agli accrescimenti a lui spettanti.
Sebbene il registro di carico e scarico non rientri tra le scritture contabili obbligatorie di cui all’art. 14 del DPR 600/1973, un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza ha più volte stabilito che anche la mancata tenuta dei registri o la grave irregolarità nella loro compilazione possa essere causa di accertamento induttivo. In tal senso si veda, ad esempio, la sentenza della Cassazione n. 10470 del 14 settembre 1992.
Per l’anno 2016 i soggetti che svolgono attività agricole ricomprese nel reddito agrario non sono tenuti al pagamento dell’IRAP. Ma le attività di allevamento intensivo con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, devono determinare la base imponibile IRAP attraverso il rapporto del numero di animali coperti dal reddito agrario ed il totale dei capi allevati. Pertanto, anche ai fini IRAP, la tenuta del registro di carico e scarico è indispensabile. Si precisa che tale opportunità riguarda sia le persone fisiche, sia le società di persone sia le società di capitali.
Per la corretta redazione dei registri di carico e scarico, è possibile oggi utilizzare anche strumenti tecnologici tanto semplici quanto avanzati. Tra questi segnaliamo On.Alleva, (unica versione in Italia) un programma totalmente web based prodotto da Consulenzaagricola.it, la cui ultima versione è stata presentata a Fieravicola 2017.
Tramite gestionali come questo, sarà possibile non solo tenere sempre aggiornato il registro cronologico obbligatorio, ma anche avere sempre a disposizione una grande quantità di schede informative (schede contabili, schede terreni per essere sempre aggiornati sulla copertura, schede per il calcolo del reddito), oltre che alcune interessanti funzionalità per la gestione dei contratti di soccida. Si tratta di soluzioni semplici, economicamente sostenibili e che, se correttamente utilizzate, consentiranno agli allevatori di dormire sonni più tranquilli.