Se più soggetti prima acquistano dei terreni agricoli come persone fisiche, poi li concedono in affitto alla società semplice agricola di cui sono soci, non c’è decadenza dalle agevolazioni PPC godute all’atto dell’acquisto, purché sia mantenuto il requisito della diretta coltivazione del fondo.
Ciò è stato affermato dalla CTP di Milano con la sentenza n. 1707/13/2017, accogliendo il ricorso dei soci di una società semplice agricola, i quali avevano impugnato un avviso di liquidazionecon cui l’Agenzia pretendeva le maggiori imposte dovute a causa della revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’accorpamento della piccola proprietà contadina.
Nel caso in esame, i ricorrenti avevano acquistato in comunione alcuni appezzamenti di terreno usufruendo degli sconti fiscali previsti dall’art. 2 comma 4-bis del D. L. 194/2009, che consistono nell’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1% per gli acquisti di terreni agricoli posti in essere da soggetti IAP o CD.
Dopo l’acquisto, i proprietari cedevano in affitto detti terreni alla società semplice agricola di cui erano soci, proseguendo l’attività di conduzione e coltivazione del fondo per mezzo della società stessa.
Secondo l’Agenzia, tale operazione era suscettibile di causare la decadenza dalle agevolazioni PPC: l’art. 7 della L. 604/1954, infatti, prevede che i contribuenti che cessino di coltivare o condurre direttamente i fondi acquistati entro cinque anni dall’acquisto agevolato decadono dai benefici fiscali goduti. Nel caso in esame, secondo l’Ufficio, l’affitto alla società era atto idoneo per configurare l’interruzione della diretta conduzione.
In senso opposto, però, si è espressa la Commissione Tributaria milanese, uniformandosi all’ordinanza n. 1565/2016 della Corte di Cassazione: secondo i giudici, in questo caso l’affitto dei terreni agricoli non è causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali, contrariamente a quanto prevede la regola generale.
Infatti, i terreni erano concessi in godimento dai soci alla loro società semplice agricola. Nonostante l’affitto, erano gli stessi acquirenti dei fondi a coltivarli direttamente, seppure tramite la società.
Pertanto, secondo la CTP, non si rinviene un evento interruttivo della conduzione, evento che rappresenta la causa di decadenza delle agevolazioni PPC: il terreno infatti è stato coltivato senza soluzione di continuità dai soggetti acquirenti, prima in maniera diretta, poi per mezzo della loro società.
Con questa pronuncia i giudici di merito hanno recepito l’orientamento di tipo sostanzialistico adottato dalla giurisprudenza di legittimità in merito all’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs 228/2001 [1]. Con la richiamata ordinanza del 2016, infatti, gli ermellini, esprimendosi sulle cause di decadenza dalla vecchia PPC (604/54), hanno stabilito quanto segue: “Deve perciò concludersi che il legislatore del 2001, per il dichiarato fine di incentivare le forme di coltivazione associata in agricoltura, ha ritenuto del tutto indifferente ai fini del godimento delle agevolazioni in parola (una volta che sussistano le due condizioni della qualifica soggettiva e della diretta coltivazione del fondo) che la coltivazione avvenga nella diretta detenzione da parte della persona fisica o nella detenzione mediata attraverso la qualità di socio di società di persone, qualunque sia la compagine che la compone”.
L’orientamento espresso dai Giudici di Legittimità appare del tutto condivisibile e nonostante il pronunciamento riguardi le vecchie agevolazioni disciplinate dalla L. 604/1954, riteniamo che tale interpretazione possa trovare applicazione anche per quanto riguarda la nuova disciplina della piccola proprietà contadina.
Occorre ricordare, infatti, che l’art. 9 del D. Lgs 228/2001 è una disposizione di carattere generale che, come riportato nello stesso articolo, si applica alla generalità delle agevolazioni tributarie riconosciute a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; quindi, anche alle agevolazioni di cui all’art. 2 comma 4-bis del D. L. 194/2009.
[1] 1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
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