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Gli agricoltori esonerati non sono tenuti all’invio dello spesometro se operano in zone montane e ciò vale anche se i terreni sono solo parzialmente siti in tali zone, purché sia rispettato il criterio della prevalenza.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 105/E del 28 luglio.
Il caso presentato all’Agenzia era quello di una signora titolare di partita IVA, la quale, a seguito di successione ereditaria, era diventata proprietaria di terreni agricoli. I richiamati fondi erano collocati in diversi Comuni: solo alcuni di questi (circa il 70%) erano situati su territori montani.
Essendo un’operatrice agricola in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del DPR 633/1972, la contribuente chiedeva se dovesse adempiere all’invio degli elenchi clienti e fornitori, così come disciplinato dall’art. 21 del D.L. 78/2010, o se, al contrario, potesse avere accesso all’esenzione prevista dal primo comma dell’art. 21 per “i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
Dopo una breve rassegna normativa sulla disciplina dello spesometro, l’Agenzia è entrata nel merito della questione affermando che, ai fini dell’accesso all’esenzione dall’invio dei dati relativi alle fatture di acquisto e di vendita, l’elemento da valutare sono le caratteristiche dei fondi su cui si svolge l’attività agricola, i quali devono alternativamente:
Tanto premesso, l’Agenzia afferma che, ai fini dell’esenzione, non è necessario che l’agricoltore svolga la propria attività esclusivamente su terreni montani e introduce il criterio della prevalenza.
In sostanza, l’agricoltore esonerato non sarà tenuto all’invio dello spesometro purché svolga la propria attività agricola su terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.
In conclusione, la risoluzione ricorda che, nel caso di opzione per il regime ordinario IVA, anche se operanti su terreni montani, gli agricoltori restano soggetti agli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura, come precisato dalla circolare 1/E del 7 febbraio 2017.