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Il fatto che un coltivatore diretto sia iscritto agli elenchi di cui all’art. 11 della L. 9/1963, in un Comune diverso da quello in cui sono ubicati i terreni agricoli su cui svolge la propria attività, non è causa di decadenza dalle agevolazioni ICI/IMU.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16794 del 24 maggio 2017, che si è occupata del caso di un agricoltore abruzzese, il quale si era visto recapitare due avvisi di accertamento ICI. Il Comune muoveva due contestazioni:
In base a queste due considerazioni, il Comune sosteneva che l’ICI fosse dovuta integralmente da parte dell’agricoltore, il quale non poteva rientrare tra i soggetti agevolati ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, in base al quale, ai fini dell’accesso alle agevolazioni ICI di cui all’art. 9 del D. Lgs. 504/1992, “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia”.
Il ricorso del contribuente veniva respinto nei primi due gradi di giudizio, poiché non era stata dimostrata la qualifica di Coltivatore Diretto e l’iscrizione nei richiamati elenchi. Contro tali decisioni, l’agricoltore promuoveva ricorso in Cassazione.
Tre erano gli argomenti utilizzati dall’agricoltore per sostenere la sua tesi:
I giudici di legittimità accoglievano la tesi del contribuente. Secondo gli Ermellini, infatti, la CTR aveva erroneamente valutato come fattore ostativo la divergenza tra Comune di residenza e Comune di ubicazione del terreno.
Infatti, l’iscrizione all’elenco ex art. 11 attribuisce al coltivatore una qualifica personale con valenza generale; lo stesso poteva dirsi relativamente all’iscrizione previdenziale, la quale confermava la titolarità della qualifica di coltivatore, confermata anche all’incontestata conduzione diretta del fondo e dai certificati dell’ente pagatore. Di nessun rilievo, infatti, poteva essere il richiamo a figure lavorative da tempo abrogate.
Pertanto, l’agricoltore aveva correttamente goduto delle agevolazioni sull’imposta comunale e nessun importo doveva essere recuperato. Si ricorda, infine, che i principi sopracitati sono tuttora attuali, in quanto estendibili in toto alla disciplina IMU.