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L’art. 2135 c.c., al terzo comma, afferma che le attività di “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione” di prodotti propri o prevalentemente tali rientrano tra le attività connesse.
Nonostante si tratti di attività tipizzate dal codice civile come prettamente agricole, esse devono essere svolte con grande attenzione. Se dal punto di vista delle imposte dirette, infatti, le attività connesse rientrano generalmente nel reddito agrario determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR; la manipolazione o la trasformazione dei prodotti agricoli può determinare significative conseguenze ai fini IVA.
Molto spesso, infatti, capita che i produttori agricoli decidano di approfittare delle opportunità fornite dalla normativa, trasformando o manipolando (direttamente o in conto terzi) i propri prodotti. In questi casi, è importante non dare per scontato l’IVA del nuovo prodotto, in quanto essa potrebbe essere differente da quella del prodotto originario.
Si pensi al caso di un produttore di frutta, che produce ad esempio, pesche ed albicocche. Per le cessioni di tali prodotti, l’aliquota IVA da applicare è quella del 4%, come previsto dal numero 18, Parte I della Tabella A allegata al DPR 633/1972 (“frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate”).
La frutta prodotta può essere poi lavorata in diversi modi, per ottenere succhi di frutta, marmellate e confetture; oppure la frutta può essere sciroppata per la sua conservazione. Ognuno di questi prodotti ha una sua aliquota IVA: pertanto non si può continuare ad applicare con leggerezza l’aliquota originaria del 4%.
Si prendano, ad esempio, i succhi di frutta: per poter determinare la corretta aliquota IVA applicabile è necessario effettuare un’attenta analisi del prodotto che permetta di verificarne le caratteristiche.
Infatti, come precisato dall’Agenzai delle Entrate con la risoluzione n. 272/E/2009, se il prodotto oggetto di cessione presenta un evidente quantitativo di polpa deve essere applicabile l’aliquota IVA del 10% (“frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri”, riconducibile alla Tabella A, Parte III, n. 74). Contrariamente, se il prodotto si presenta limpido (trasparente) e sostanzialmente privo di polpa, lo stesso rientrerà nella categoria dei succhi di frutta e sarà assoggettato ad aliquota IVA pari al 22%.
Aliquota IVA diversa, invece, deve applicarsi per la cessione di marmellate e confetture. Tali prodotti sono riconducibili alla dicitura prevista dal numero 73, parte III della richiamata tabella A: ivi si prevede l’applicabilità dell’aliquota agevolata per “puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05)”. Pertanto per la cessione di tali prodotti si ritiene corretto applicare l’aliquota ridotta del 10%.
Anche la preparazione per garantire una migliore conservazione alla frutta può modificare l’aliquota IVA. Per pesche o albicocche sciroppate, infatti, deve essere applicata l’aliquota ridotta del 10%. Tali prodotti, infatti, possono essere ricondotti all’interno della previsione della tabella A allegata al DPR 633/1972, parte III, che ricomprende al numero 74 “frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06)”.
Occorre quindi prestare grande attenzione: l’errata applicazione dell’aliquota IVA può comportare una scorretta determinazione dell’imposta, che può essere causa di contestazioni e accertamenti da parte dell’Agenzia.