Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Mancano poche settimane al 2 settembre, quando il modello 4 dovrà obbligatoriamente esser compilato informaticamente. Si tratta di una misura che ha l’importante obiettivo, - attraverso una tempestiva e dettagliata gestione delle informazioni sulla movimentazione degli animali-, di contrastare la diffusione di pericolose epidemie.
Inoltre, secondo le intenzioni del Governo, rappresenta un’importante obiettivo di semplificazione. Pertanto, lo scorso 4 agosto, il Ministero della Salute ha diffuso delle indicazioni operative.
Nelle istruzioni, è ribadita la decorrenza dal 2 settembre 2017 per la compilazione esclusivamente in modalità informatica. Chi ancora sperava in una proroga ha quindi visto svanire le proprie speranze.
Ma il Ministero, forse nella consapevolezza di proprie lacune e ritardi e nell’informazione e formazione degli operatori interessati - nonostante il provvedimento che ne prevedeva l’attuazione risalga al 28 giugno 2016 - ha sollecitato l’aiuto delle organizzazioni e delle autorità competenti, chiedendo loro di porre in essere ogni azione ritenuta utile a facilitare ed accompagnare l’adempimento.
ESENZIONE DALLA COMPILAZIONE ELETTRONICA
L’art.2 comma 2 del DM 28/06/2016 prevede l’esonero dalla compilazione del modello 4 elettronico per le aziende situate in località sprovviste della copertura di rete (fissa/mobile).
Il Ministero ha richiamato l’attenzione sui ritardi delle Regioni e delle Provincie autonome che avrebbero dovuto provvedere a censire, rendere pubblico e mantenere aggiornato l’elenco delle suddette zone. In mancanza di tali elenchi, gli operatori potranno predisporre un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal proprietario o detentore degli animali che sono movimentati.
L’obbligo di compilazione elettronica del modello 4 non si applica per le specie di cui non esiste ancora un’anagrafe informatizzata (lagomorfi, chiocciole, ungulati selvatici allevati ad eccezione dei cinghiali) né per quelle specie per le quali la funzionalità informatica per la compilazione del modello 4 è ancora in fase di predisposizione (animali d’acquacoltura). Inoltre, per l’anagrafe apistica la compilazione informatizzata dell’Allegato C ha la stessa valenza della compilazione informatizzata del modello 4.
Nel comunicato vengono date specifiche istruzioni per sopperire ad alcune problematiche sollevate dagli operatori che già utilizzano la procedura.
MODIFICHE DEI DATI INSERITI
Il numero degli animali, i relativi codici ed i dati del trasportatore potranno essere modificati sulla copia cartacea che accompagna gli animali e l’aggiornamento del dato modificato deve esser fatto nel sistema all’atto della registrazione della movimentazione. In questo caso, vi sarà una discordanza tra il modello 4 e la consistenza dell’allevamento nella BDN di cui sarà data evidenza dal sistema e per la quale sarà prevista un’apposita funzione che per modificare il modello 4.
COMPILAZIONE ALLEGATI
Per quanto riguarda la compilazione degli allegati previsti come ad esempio dalle ICA (elenco animali con trattamenti, ecc.) si sta predisponendo una procedura che consentirà, in alternativa alla compilazione diretta sul sistema, di allegare un file pdf recuperabile dalla documentazione disponibile in azienda o dagli applicativi delle aziende stesse.
UNA APP PER NON OBBLIGARE ALL’USO DEL PC
Il Centro Servizi Nazionale dell’Anagrafe zootecnica dell’IZSAM sta mettendo a punto un’apposita App, a breve utilizzabile tramite smartphone o tablet, che consentirà di compilare il modello 4 anche direttamente in allevamento e senza l’ausilio di un computer. Per l’utilizzo dell’App sarà necessario dotarsi della Carta Nazionale dei Servizi. La versione attualmente disponibile permette infatti la sola consultazione dei modelli 4.
TRASPORTATORI
Il CSN sta predisponendo un apposito ruolo in BDN per i trasportatori: per l’accesso il trasportatore o la relativa impresa dovrà essere registrato nell’anagrafe dei trasportatori presente nel SINVSA. Sono stati constatati anche per questo adempimento dei ritardi. Il Ministero ha quindi sollecitato le Regioni e le Province autonome ad accelerare l’implementazione di detta anagrafe.
VALIDAZIONE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Attualmente è previsto che tutti i movimenti degli animali vivi siano autorizzati dal Servizio Veterinario, mentre quelli degli animali macellati sono validati direttamente dal sistema, ad esclusione dei casi in cui vi siano misure adottare a seguito di provvedimenti di Polizia Veterinaria. Al fine di rendere più agevole anche tale passaggio, sono in fase di completamento delle nuove regole di validazione che terranno conto dello status del territorio al fine di consentire, in determinate condizioni, la validazione automatica anche nel caso di movimentazione di animali vivi.
Nel comunicato, il Ministero conclude invitando le Autorità impegnate nelle attività di controllo di tenere in considerazione, nella prima fase di applicazione dei nuovi adempimenti, delle situazioni di urgenza, emergenza e di rischio del benessere animale e la salute pubblica che potrebbero non consentire la redazione informatica del modello.