La permuta di un terreno edificabile con un fabbricato ancora da realizzare è un’operazione che non può generare una plusvalenza tassabile ai sensi dell’art. 68 del TUIR.
Lo ha deciso la CTR Lazio con la sentenza n. 1271 del 14 marzo 2017.
Nel caso oggetto di controversia, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento nei confronti di alcuni contribuenti, ai quali veniva contestata la mancata dichiarazione di una plusvalenza formatasi all’atto di trasferimento di un terreno edificabile.
Detto terreno, infatti, era stato oggetto di permuta: con atto del 2005, i contribuenti si erano accordati per il trasferimento di un’area edificabile verso la futura consegna di alcuni villini, la quale avveniva nell’anno 2009.
All’atto della consegna dei fabbricati, l’Ufficio ha ritenuto come versato il corrispettivo e quindi generata la plusvalenza tassabile, in base a quanto previsto dall’art. 68 del TUIR che, al comma 1, stabilisce che “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
Pertanto, l’Agenzia chiedeva il pagamento delle imposte dirette, mentre i ricorrenti si difendevano sostenendo che la consegna dei villini non poteva in alcun modo generare plusvalenza e che, quindi, nulla era dovuto.
Così come in era avvenuto in primo grado, la CTR laziale ha accolto le ragioni dei contribuenti, facendo un’attenta analisi del contenuto normativo del richiamato primo comma dell’art. 68 del TUIR.
I giudici tributari hanno affermato che, nel caso di cessione con permuta di beni futuri, non c’è alcuna percezione di corrispettivi in senso stretto, in quanto tale non può essere considerata la consegna dei fabbricati oggetto del contratto.
Sulla base di ciò, non può quindi essere calcolata alcuna plusvalenza, mancando il corrispettivo percepito necessario per la sua determinazione ex art. 68 comma 1 del TUIR.
In conclusione, quindi, la CTR Lazio ha affermato che non essendo stato percepito alcun corrispettivo da parte dei contribuenti nell’anno di consegna dei villini, l’Ufficio non aveva alcun titolo per procedere ad un accertamento di una plusvalenza inesistente.
I principi contenuti nella presente sentenza, peraltro, devono essere tenuti in grande considerazione: se tale orientamento fosse condiviso, la permuta, intesa come “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro” ex art. 1552 c.c., non sarebbe mai un’operazione plusvalente e ciò potrebbe renderla decisamente appetibile per i contribuenti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA