Il nuovo adempimento introdotto dal D.L. 193/2016 relativo alla comunicazione dei dati delle fatture, è stato recentemente ulteriormente prorogato al 28 settembre, ma le problematiche relative alla sua corretta redazione e trasmissione richiedono interventi sistematici sulle registrazioni già fatte in corso d’anno.
Un detto molto popolare recita che la “la gatta frettolosa fece i gattini ciechi” e, a ben pensarci, tale detto potrebbe ben calzare con quanto sta avvenendo in questo periodo. Con l’eroico intento di mettere in campo delle procedure per contrastare l’evasione ed avere tempestive informazioni sulle attività svolte dalle imprese, si sono introdotti degli adempimenti le cui specifiche attuative sono state emanate in corso d’anno, senza tenere conto che le registrazioni già effettuate avrebbero dovuto esser integrate non appena i software contabili fossero stati aggiornati.
L’invio del “nuovo spesometro” è intimamente connesso all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche, anch’esso introdotto dal 2017. Infatti permetterà all’Agenzia delle Entrate di avere un riscontro già per il primo semestre 2017 tra quanto comunicato in liquidazione e quanto registrato in contabilità.
Le specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia riportano delle codificazioni per l’invio delle nuove comunicazioni che non sempre coincidono con quelle adottate generalmente in contabilità o richiedono l’integrazione delle registrazioni.
Tra le problematiche da risolvere ricordiamo che il nuovo adempimento prevede che le note di addebito ed accredito IVA, nell’invio telematico, devono esser identificate con specifici codici (TD04 e TD05). Tali documenti vengono registrati con varie modalità pertanto potrebbe esser necessario rivederne l’impostazione di registrazione.
Un altro problema potrebbe interessare quei contribuenti che hanno registrato le fatture di importo fino a € 300 mediante un documento riepilogativo, dato che nella circolare 1/E del 7 febbraio prevede la trasmissione analitica anche di tali documenti.
Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’IVA ovvero, in caso di operazioni non riportanti l’addebito di IVA (in quanto ad esempio le fatture si riferiscono ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette, in regime di “reverse charge”, in regime del margine ecc.), in luogo dell’indicazione dell’imposta, una specifica causale (da N1 a N7) finalizzata a codificare la natura dell’operazione. Tali le nuove codifiche, come detto, vanno attentamente verificate in quanto non sempre coincidenti con le codifiche utilizzate ai fini contabili.
Anche gli agricoltori esonerati ai sensi dell’art. 34 comma 6 del DPR 633/1972 sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle autofatture di vendita, ad eccezione di coloro la cui azienda insista per oltre il 50% nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
L’attenzione e la tensione degli operatori in questi giorni frenetici è certamente molto elevata, dato che le sanzioni, pur se ridotte rispetto alla formulazione iniziale, sono comunque pesanti. Infatti, per l’omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione dei dati viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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