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Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una generalizzata esenzione IRAP per i soggetti che svolgono attività agricole ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Circa l’obbligo o meno di presentare la relativa dichiarazione, molti sono stati i dubbi, i quali sono stati chiariti dall’Agenzia con la risoluzione n. 93/E del luglio 2017.
Risoluzione n. 93/E del luglio 2017. In tale risoluzione è stato affermato che le società agricole sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione IRAP se determinano il diritto camerale in base al fatturato.
Mentre l’esonero fiscale non ha limiti soggettivi, in quanto riguardante tutti i soggetti potenzialmente rientranti nel reddito agrario a prescindere dall’effettiva modalità di determinazione del reddito, ai fini dichiarativi sono previsti obblighi e comportamenti diversi a seconda delle diverse tipologie di impresa.
Con riferimento all’obbligo di dichiarazione IRAP, le imprese agricole si possono dividere in tre macrocategorie:
Un’ulteriore precisazione va fatta per quanto riguarda le società agricole (SAS e SNC): secondo taluni, pare infatti che possano ritenersi escluse dall’obbligo di dichiarazione IRAP tutte le imprese con fatturato inferiore a 100.000, in quanto ai fini camerali versano il diritto in misura fissa.
La soggettività dell’impresa rileva anche ai fini della predisposizione del modello IRAP e della modalità di compilazione, così come rileva l’attività svolta dalla stessa.
Società di capitali e cooperative, nel caso in cui svolgano esclusivamente attività esenti IRAP, devono riportare tutti i costi e i ricavi rilevanti, per poi escludere il valore della produzione tramite variazioni in diminuzione utilizzando il codice 99.
SNC e SAS che determinano il valore della produzione secondo le previsioni di cui all’art. 5-bis del D. Lgs. 446/1997, devono anch’esse compilare la dichiarazione inserendo tutti i dati rilevanti di tutte le attività. Successivamente, però, tali soggetti devono riportare il valore della produzione escluso in un apposito rigo del quadro IR, indicando “XX” nel codice aliquota e “0” nella casella successiva.
Per chi svolge, invece, sia attività agricole che non agricole, la richiamata risoluzione 93/E/2017 ha precisato le modalità di ripartizione della base imponibile. In linea generale, essa deve essere calcolata facendo un rapporto tra ricavi e proventi riferibili all’attività agricola (ex art. 32) e l’ammontare complessivo dei ricavi.
Gli allevatori suddividono il valore della produzione in base al numero degli animali allevati, mentre gli agriturismi lo determinano sulla base delle risultanze della contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/1972 o a quella sezionale.
Una volta determinata la base imponibile, la dichiarazione viene compilata operando delle variazioni in diminuzione per le società di capitali, scomponendo e suddividendo le componenti imponibili da quelle esenti per SNC e SAS oppure, nel caso di ditte individuali e società semplici considerando solo i valori rilevanti ai fini IRAP.
Nel caso di determinazione forfettaria del reddito, la base imponibile deve essere determinata altrettanto forfettariamente seguendo la disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D. Lgs. 446/1997: in tal caso, il reddito determinato a forfait va maggiorato con gli interessi passivi e le retribuzioni per il personale dipendent, le quali poi vengono dedotte se e quando deducibili.