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Tutte le strutture mobili e non incorporate al suolo devono essere escluse dalla rendita catastale attribuita all’opificio, anche se possono essere considerate come il vero e proprio elemento costitutivo dello stesso.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 19248/2017.
Il caso oggetto di controversia riguardava un’azienda del settore dell’ortofrutta, la quale era proprietaria di un fabbricato accatastato come opificio, a cui erano collegate delle celle frigorifere.
L’Agenzia del Territorio rideterminava la rendita catastale dell’immobile, sostenendo che le celle dovevano essere considerate ai fini della determinazione della rendita, mentre la società contribuente affermava che tali strutture, in quanto amovibili, dovevano restarne escluse.
In particolare, l’Agenzia argomentava la sua posizione affermando che il caso in esame poteva essere assimilato a quello disciplinato dall’art. 1-quinquies del D.L. 44/2005, il quale prevede che “l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo”.
Secondo la Cassazione, tale impostazione non può essere condivisa: la richiamata norma, infatti, è una norma specifica, riferita esclusivamente alle centrali elettriche, la quale non può essere estesa per analogia a fattispecie differenti.
Tale convincimento, peraltro, è rinforzato dall’excursus normativo in materia, in quanto la norma generale originale di cui all’art. 1, comma 540, L. 311/2004 avrebbe dato fondamento alle pretese dell’Agenzia. La sua successiva abrogazione e l’introduzione della norma di specie sulle centrali elettriche, però, lasciano intuire una specifica volontà del legislatore in tal senso, escludendo un’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri opifici.
Pertanto, visto che le celle frigorifere oggetto di controversia erano elementi non stabilmente infissi al suolo, esse devono restare escluse dalla rendita catastale, anche se tali strutture rappresentano un elemento costitutivo e caratterizzante dell’opificio.