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Non sono buone le notizie per gli operatori agricoli che operano su terreni condotti in forza di un contratto di comodato verbale: da oggi, infatti, è stato definitivamente chiarito che tali soggetti non possono accedere alle agevolazioni previste per i carburanti utilizzati per scopi agricoli.
Con la nota n. 104162 del 18 settembre 2017, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul regime agevolato sui carburanti previsto per gli operatori agricoli dal DM 454/2001, il quale prevede un’accisa ridotta per gasolio e benzina utilizzati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
L’art. 2, comma 9 del richiamato decreto stabilisce che “ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario”.
Sulla scorta della sopra richiamata previsione normativa, per diverso tempo ci si è chiesti quale fosse la condotta da tenere nel caso di conduzione di terreni agricoli in base ad un contratto di comodato.
Nel 2003, con la risoluzione n. 2/D, l’Agenzia aveva ammesso la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali anche per i comodatari-conduttori, fatto salvo il rispetto degli obblighi di cui all’art. 2, comma 9, previsti per il contratto di affitto, tra cui l’obbligo di allegazione della documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente.
La risoluzione, poi, specificava che “la documentazione sopra richiamata dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato nonché degli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario”.
Sebbene l’Agenzia abbia sempre respinto le richieste di rimborso di tali soggetti, i chiarimenti ufficiali non escludevano espressamente i soggetti conduttori di terreni in forza di un comodato verbale dalla possibilità di accedere al regime agevolato. Oggi, però, la stessa Agenzia delle Dogane ha definitivamente chiuso la porta.
Nella nota n. 104162 pubblicata ieri, le Dogane affermano che “per accedere al beneficio fiscale in esame, il contratto di comodato di terreni deve assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione” e ciò si ritiene necessario in funzione di “evidenti ragioni di tutela dell’interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d’uso del prodotto ad aliquota ridotta”.
In base al nuovo orientamento, quindi, i “comodatari verbali” non potranno più richiedere il rimborso delle accise sul gasolio agricolo senza una previa registrazione del proprio contratto di comodato.
La richiamata nota, quindi, chiude definitivamente la partita, facendo proprio l’orientamento di prassi ormai consolidato. Oggi come ieri, quindi, lo stesso rapporto contrattuale continuerà ad essere trattato in maniera differente, a seconda del possesso o meno del famoso “pezzo di carta”.