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La tassa sui rifiuti è dovuta da parte dell’agricoltore, ma solo per i locali adibiti allo svolgimento delle attività di vendita diretta, purché il regolamento comunale lo preveda.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sent. n. 18498/2017 confermando il proprio precedente orientamento.
Il caso riguardava un’azienda florovivaistica, la quale oltre a svolgere attività agricola di coltivazione su fondi e in serre, possedeva uno spazio dedicato alla vendita diretta dei propri prodotti, approfittando delle opportunità fornite dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001.
Il titolare dell’azienda era iscritto in Camera di Commercio come coltivatore diretto e, in quanto tale, non versava la tassa sui rifiuti, approfittando dell’esenzione prevista per i rifiuti agricoli. In linea generale, secondo quanto previsto dall’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali tutti quelli non prodotti da un’utenza domestica, quindi quelli derivanti da:
La classificazione di un rifiuto come speciale, però, non comporta automaticamente l’esclusione dal versamento della TARI. Infatti, il gestore dei rifiuti competente inviava al florovivaista una cartella di pagamento, volta al recupero della tassa dovuta per i locali destinati all’attività di vendita diretta.
Mentre la CTP aveva accolto parzialmente le ragioni del gestore, la CTR aveva accolto il ricorso del contribuente: in quanto coltivatore diretto, infatti, egli svolgeva incontestatamente attività agricole, quindi non doveva versare la TARI.
In senso opposto, però, si è pronunciata la Corte di Cassazione, analizzando le previsioni del regolamento comunale di competenza. Ivi, infatti, si prevedeva che i rifiuti agricoli non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
Il regolamento specificava che “rientrano nel regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita e all’esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) in cui sia permesso l’accesso al pubblico, mentre sono esclusi dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonché i locali e le aree destinate all’attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra”.
I Giudici di legittimità non hanno fatto altro che applicare tassativamente il regolamento comunale, in base al quale:
La pronuncia in commento si inserisce all’interno di un orientamento piuttosto consolidato in base al quale le aziende agricole non sono aprioristicamente escluse dalla tassa sui rifiuti, ma per verificare la corretta applicazione dell’imposta occorre indagare l’effettivo uso a cui sono destinati i locali sulla base di quanto previsto dal regolamento Comunale.