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L’assoggettabilità all’imposta municipale dei fabbricati collabenti è un tema delicato ed estremamente dibattuto. Pur essendo fabbricati a tutti gli effetti, infatti, i collabenti vengono spesso fatti oggetto di accertamento da parte dei Comuni che li parificano ai fini ICI/IMU alle aree edificabili.
Tale impostazione, però, è stata più volte sconfessata dalla giurisprudenza: in ultimo, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23801/2017, la quale ha accolto le ragioni del contribuente e confermato che il proprietario di un fabbricato collabente non è tenuto al pagamento di alcuna imposta.
Nel caso oggetto di controversia, un soggetto possedeva un immobile accatastato nella categoria F2 privo di rendita. Pertanto, su tale immobile non veniva versata l’ICI, ma il Comune emetteva avviso di accertamento, affermando che l’area di sedime del fabbricato era da ritenersi area edificabile, quindi assoggettabile all’imposta comunale.
La Cassazione, però, ha annullato l’avviso di accertamento dando luogo ad un’argomentazione decisamente interessante. Previamente, la Corte ha evidenziato la differenza concettuale tra fabbricato inagibile e fabbricato collabente.
Mentre la prima è una struttura che ha perso gran parte delle sue potenzialità funzionali a causa di eventi sopravvenuti (per cui spetta una riduzione del 50% della base imponibile), il secondo è un immobile totalmente inutilizzabile, tant’è che è iscritto in Catasto senza rendita.
In entrambi i casi, comunque, l’unità immobiliare, facendo propria la tripartizione normativamente individuata nell’applicazione dell’imposta ICI/IMU (fabbricato, area edificabile, terreno agricolo), non può che essere ricondotta all’interno della nozione di fabbricato.
Pertanto, finché il fabbricato collabente risulterà accatastato come F2, lo stesso non potrà mai essere sottoposto a tassazione né come fabbricato (per mancanza di base imponibile) né come area edificabile.
L’unico caso suscettibile di mutare tale situazione di fatto, è quello in cui si provveda alla totale demolizione dei resti del fabbricato collabente. In tal caso, l’area di risulta, ove possieda i requisiti, va considerata come area edificabile e, parimenti, lo stesso vale anche per l’area su cui concretamente vengono svolti i lavori di edificazione.