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Il tema dell’accatastamento dei fabbricati rurali è da sempre un argomento decisamente spinoso. Sulla questione si è recentemente pronunciato l’UNCEM Piemonte, il quale, con una nota, ha affermato che l’obbligo di censimento al Catasto edilizio urbano vale solo per gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale.
Secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 14-ter del D. L. 201/2011, tutti i fabbricati rurali devono essere iscritti al Catasto edilizio urbano, mentre tale obbligo non sussiste per quelli elencati all’art. 3, comma 3 del DM 29 febbraio 1998, n. 28, ossia:
Va precisato comunque che, per tali immobili, l’assenza dell’obbligo di dichiarazione dovrà essere segnalata all’Agenzia, anche in risposta all’eventuale invio di un avviso bonario. Ciò potrà essere fatto utilizzando l’apposito modello cartaceo predisposto ed allegato all’avviso medesimo, oppure tramite il canale telematico.
Un altro caso in cui il proprietario dovrà segnalare l’assenza dell’obbligo di iscrizione al Catasto edilizio urbano, è quello in cui sul terreno precedentemente occupato da fabbricati rurali sia praticata una coltivazione.
Nei casi predetti, quindi, è sufficiente comunicare all’Agenzia l’assenza dell’obbligo di iscrizione e nessuna sanzione sarà irrogata al proprietario.
Ben diverso è, invece, il caso in cui sussisteva l’obbligo di accatastamento; l’inerzia, se fatta oggetto di contestazione, prevede una sanzione compresa tra 1.032 e 8.264 euro. In caso di tardivi adempimenti, però, essa può essere ridotta in maniera significativa: producendo accatastamento spontaneo prima dell’avviso di accertamento, la sanzione scende fino a 172 euro.
Per usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso è necessario presentare un atto di aggiornamento cartografico (PREGEO) e una dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (DOCFA) predisposti da un tecnico abilitato.
Concludendo, va evidenziato che dopo l’invio massivo di avvisi bonari spediti tra maggio e giugno, in questi giorni l’Agenzia sta predisponendo la notifica degli atti di contestazione per tutti i soggetti che sono rimasti inadempienti.
Tale invio potrebbe essere differito di qualche giorno, laddove l’Ufficio venga a conoscenza di eventuali attività in corso da parte dei contribuenti per la regolarizzazione della propria posizione. In ogni caso, le contestazioni dovrebbero arrivare a destinazione entro la metà del mese di novembre.
Resta davvero poco tempo, quindi, per i proprietari di fabbricati rurali da iscrivere al Catasto edilizio urbano per adempiere, spontaneamente e a basso costo, ai propri obblighi.