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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 139/E/2017, ha reso noti i codici che dovranno utilizzare le Pubbliche Amministrazioni e le società per il versamento dell’IVA in applicazione dello split payment.
Stando alle disposizioni istituite dal predetto provvedimento, le P.A. dovranno utilizzare specifici codici tributo nella compilazione del modello F24 a seconda del tipo di attività svolta dall’ente stesso.
Le Pubbliche Amministrazioni e le società assimilate che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività commerciale dovranno versare l’Iva dovuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, fermo restando l’impossibilità di compensazione, compilando il “modello F24 EP” o il “modello F24” con i seguenti codici tributo:
- per il modello F24, il codice “6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015";
- per il modello F24 EP, il codice “621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015".
Rimane comunque valida la possibilità, per le P.A., di annotare le fatture di acquisto nel registro delle fatture emesse in modo da far confluire l’IVA nel saldo delle liquidazioni periodiche.
Diversi sono i codici indicati per i modelli utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle proprie attività istituzionali non commerciali.
Le scadenze da rispettare per il versamento dell’imposta restano invariate e si continua, quindi, a far riferimento alle disposizioni dell’articolo 4 del D.M. 23.01.2015. In questo caso l’IVA dovuta dovrà essere versata integralmente senza possibilità di effettuare compensazioni e, a differenza di quanto previsto per le P.A. per lo svolgimento di attività commerciali, verranno utilizzati i seguenti codici tributo:
- “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione e pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”, per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia;
- “6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione e pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”, per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle sopracitate, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane.