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C’è tempo fino al 30 novembre per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva da applicare sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione di imposta derivanti da operazioni straordinarie come assegnazione o cessione di beni ai soci, nonché da trasformazioni agevolate.
La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha prorogato i termini per le richiamate operazioni agevolate, già previste dalla L. 208/2015: per porre in essere trasformazioni in società semplice, assegnazioni e cessioni agevolate, il termine ultimo era il 30 settembre 2017.
Per le operazioni compiute entro detta scadenza, occorre ora proseguire l’iter tramite il versamento dell’imposta sostitutiva: la prima rata, di importo pari al 60% del totale, deve essere pagata entro il 30 novembre 2017, mentre il restante 40% dovrà essere corrisposto entro il 16 giugno 2018.
Va precisato che i due termini sono fissi e non possono variare, a prescindere dal periodo d’imposta in cui è stata svolta l’operazione, dalle circostanze di fatto e dai soggetti coinvolti.
Per poter versare l’imposta sostitutiva occorre fare riferimento ai codici tributo previsti dalla risoluzione n. 73/2016, confermati dalla più recente risoluzione 138/E dell’8 novembre 2017:
- 1836 per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono da assegnazione, cessione e trasformazione agevolata;
- 1837 per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito di assegnazione o trasformazione;
- 1127 per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze per l’estromissione effettuata dall’imprenditore individuale.
Giova ricordare che gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva possono essere fatti oggetto di compensazione nel modello F24, nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di crediti tributari o contributivi.
Concludendo, va puntualizzato che la circolare n. 26/2016, l’Agenzia ha reso noto che le operazioni agevolate si perfezionano con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
Pertanto, il corretto e tempestivo versamento dell’imposta non è elemento necessario affinché l’operazione produca i suoi effetti: l’eventuale mancato pagamento, infatti, determina l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma non comporta mai la perdita dei benefici fiscali richiesti.