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L’attività di bed and breakfast, se svolta in maniera sistematica ed organizzata, deve essere qualificata come attività di impresa: pertanto, non è possibile usufruire dell’esenzione IVA prevista per le attività occasionali.
Questa è la decisione della CTR Sicilia che, con la sentenza n. 3080/4/2017, ha ribaltato la pronuncia di primo grado, accogliendo le ragioni dell’Agenzia e confermando le sanzioni irrogate per omessa tenuta delle necessarie scritture contabili.
L’oggetto della controversia erano più atti di contestazione del mancato pagamento IRPEF e IVA per gli anni 2005, 2006, 2007 che erano stati inviati ad un soggetto che svolgeva attività di locazione turistica fornendo alloggio e prima colazione ai suoi ospiti (bed and breakfast).
L’Agenzia chiedeva al contribuente il pagamento delle imposte non versate, mentre questi sosteneva che non erano dovute in quanto l’attività veniva svolta in maniera occasionale e ciò comportava l’esenzione IVA.
La tesi sostenuta dal proprietario, però, viene sconfessata dalla CTR che afferma che l’attività era da ritenersi stabile, quindi soggetta all’ordinaria imposizione prevista per le attività di impresa.
Secondo i giudici, infatti, al fine di valutare l’occasionalità dell’attività ricettiva, occorre fare riferimento ad alcuni indicatori, da rinvenirsi nella prassi e nella disciplina legale.
Il primo elemento da valutare, per poter determinare l’eventuale occasionalità dell’attività, è la residenza dei proprietari: come sottolineato anche dall’Amministrazione Finanziaria (risoluzione n. 155/E/2000), se i proprietari risiedono nell’immobile adibito all’attività di B&B, la necessaria compresenza con gli ospiti potrebbe essere indicatore del mancato utilizzo della struttura a fini commerciali.
Un altro elemento da tenere in considerazione può essere la periodicità con cui viene utilizzato l’immobile per scopi ricettivi: nel caso in esame, l’utilizzo era stagionale e ciò comportava un certo livello di organizzazione, facendo presumere la stabilità dell’attività.
In presenza di più indicatori concordanti circa la stabilità dell’organizzazione, quindi, la CTR ha affermato che l’attività non può essere considerata come esente IVA: pertanto, l’imposta non versata e le relative sanzioni devono essere pagate.
L’abitualità dell’attività è elemento essenziale al fine della determinazione dell’imposta: ai fini dei redditi, l’attività è produttiva di reddito d’impresa ex art. 55 del TUIR. Per quanto riguarda l’IVA, invece, non è stata precisata l’aliquota: tuttavia, si ritiene che le prestazioni di alloggio di tipo turistico/alberghiero siano operazioni imponibili con aliquota del 10%.