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Ai fini delle imposte locali (ICI/IMU), il rilascio di un permesso di costruire su un terreno agricolo non è elemento sufficiente ad individuare tale area come edificabile, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per i fondi rustici.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27087/2017, pronunciandosi su alcuni avvisi di accertamento notificati dal Comune ad alcuni contribuenti proprietari di terreni agricoli.
Su tali terreni, era stato rilasciato nell’anno 2001 un permesso di costruire alcuni edifici, ma l’attività di costruzione era materialmente partita solo qualche anno dopo, nel 2007.
Fino a quel momento, il contribuente aveva usufruito degli sconti ICI previsti per i terreni agricoli, ma l’Agenzia gli notificava degli avvisi di accertamento per gli anni dal 2002 al 2006, per il recupero dell’imposta non versata: secondo gli uffici, infatti, la concessione dell’autorizzazione edificatoria aveva trasformato il fondo in un’area edificabile.
In senso opposto argomentavano i proprietari fondiari: a loro dire, il cambio di destinazione dei terreni era avvenuto solo con l’inizio dei lavori di edificazione, quindi nel 2007. Fino a quel momento, invece, a loro dire, potevano essere legittimamente godute le agevolazioni ICI previste per i terreni agricoli.
Nei due gradi del giudizio di merito, sia la CTP che la CTR hanno fatto proprie le ragioni del Comune, affermando che “ai fini dell'imposta debba essere ritenuto edificabile un terreno, che è considerato edificabile dal P.R.G., anche se "non siano ancora stati adottati gli strumenti urbanistici di attuazione". In senso opposto, invece, si è espressa la Cassazione.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, è solo durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio) che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile.
Non a caso, l’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 504/1992 prevede che un’area “è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato".
Sulla base di quanto finora affermato, quindi, il solo rilascio del permesso di costruire non è elemento sufficiente a mutare la destinazione di un’area da agricola ad edificabile: ciò avviene solo quando, concretamente, inizia il materiale svolgimento dell’attività edificatoria.
Nel caso in esame, quindi, la Cassazione ha adottato una posizione a favore del contribuente, riconoscendogli le agevolazioni fiscali in esame e bocciando gli avvisi di accertamento emessi dal Comune.