Con una recente nota, il GSE ha sancito il definitivo stop al cumulo degli incentivi previsti per i possessori di impianti fotovoltaici: in base al documento prodotto dal gestore dei servizi energetici, infatti, non sarà più possibile sommare l’incentivo del Conto Energia con gli aiuti fiscali previsti dalla Tremonti ambiente.
In forza di questa novità, si stima che circa 2.000 impianti fotovoltaici, dei 136.000 oggi incentivati, dovranno scegliere a quale delle due agevolazioni rinunciare. Prevalentemente, si tratta dei piccoli-medi impianti, di dimensione compresa tra i 20 e i 1.000 kw, il che esclude sia i microimpianti domestici che quelli costruiti su scala industriale.
Da tempo ci si è interrogati sulla possibile coesistenza delle due tipologie di incentivi. Fino ad ora, la poca chiarezza della disciplina, unita ad una giurisprudenza positiva piuttosto corposa, aveva sempre fatto propendere gli Uffici per il riconoscimento di entrambi i benefici, nonché alla rinuncia all’eventuale contenzioso.
In favore della cumulabilità tra Conto Energia e Tremonti ambiente si era espresso anche il Ministero dell’Ambiente con il DM 5 luglio 2012: ivi era contenuta una norma interpretativa, la quale chiariva che la cumulabilità della detassazione ambientale era ammessa purché i benefici del II Conto Energia non superassero il 20% del costo dell’investimento.
Tale interpretazione, però, era stata svolta solo con riferimento al II Conto Energia previsto dal DM 19 febbraio 2007. Pertanto, restavano grossi dubbi relativamente agli impianti incentivati con il III, IV e V Conto Energia: in tale limbo, si stima che potessero essere rimaste circa 36.000 strutture.
La recente nota del GSE, quindi, prova a fugare i dubbi rimasti, negando, per tali impianti, la cumulabilità delle due agevolazioni.
Pertanto, in considerazione del divieto di cumulo comunicato dal GSE, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto. A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della nota del GSE, dando evidenza allo stesso dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali.
Resta però ancora una possibilità: tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2018, attualmente in esame presso la Commissione Bilancio del Senato, c’è una proposta per l’introduzione di un cumulo parziale di più incentivi fino ad un tetto massimo del 20%.
L’approvazione di questa norma andrebbe a sanare i dubbi tuttora vigenti, riammettendo la cumulabilità tra le agevolazioni. Al Parlamento, quindi, passa ora la palla per la decisione ultima.
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