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Il termine di pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni prevista dall’art. 7, comma 2 della L. 448/2001 e sue modificazioni, ha natura perentoria. Pertanto, per usufruire dello sconto fiscale, occorre versare l’imposta entro la scadenza, a pena di decadenza.
Questo è stato deciso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26636 del 2 marzo 2017 (depositata il 10 novembre 2017), si è pronunciata sul caso di una contribuente che aveva venduto un terreno edificabile nel dicembre 2002 e che, dopo qualche giorno, si era avvalsa delle opportunità fornite dal richiamato art. 7 della L. 448/2001.
Questa norma prevede la possibilità, ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze, di assumere, al posto del costo o del valore di acquisto, il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da un professionista. Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 4%
Nel caso oggetto di controversia, la perizia era stata redatta dalla contribuente il giorno del termine legale del 16 dicembre 2002, ma il pagamento dell’imposta sostitutiva era giunto solo il giorno seguente, quindi fuori tempo.
Verificato ciò, l’Ufficio provvedeva ad accertare la maggiore imposta dovuta, non ritenendo applicabile il trattamento di favore alla plusvalenza realizzata con la cessione del terreno. La contribuente, invece, resisteva affermando che il termine richiamato dall’art. 7, comma 3, era da ritenersi meramente ordinatorio e non perentorio.
L’Ufficio, invece, ha affermato che la data del 16 dicembre 2002 era da ritenersi come un termine di decadenza, come avviene, peraltro per tutte le scadenze entro cui devono essere compiuti determinati atti per poter usufruire di specifiche agevolazioni tributarie.
Tale impostazione, poi, è stata accolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che la lettera della norma induce a due conclusioni:
In base a ciò, affermano i giudici di legittimità, in mancanza del tempestivo versamento dell'imposta sostitutiva non sussistono le condizioni di operatività della disciplina derogatoria - rispetto al regime generale di determinazione delle plusvalenze ai fini della relativa sottoposizione all'imposta sui redditi - prevista dalla L. n. 448 del 2001, art. 7.
In buona sostanza, quindi, la Corte afferma che, senza il tassativo rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge, il contribuente non può usufruire di un regime di favore. Trattandosi del termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva di uno di questi, quindi, non è possibile ottenere lo sconto fiscale.