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Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017 commi da 12 a 15) sono state introdotte novità interessanti, in particolare per gli operatori del settore florovivaistico.
È confermata l’introduzione, per il 2018, del cosiddetto “Bonus Verde”, che consiste in uno sconto fiscale pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione massima sarà quindi di 1.800 euro, da ripartire in dieci rate annuali di uguale importo.
La detrazione sarà valida per le spese sostenute nel 2018 e potrà essere fruita da coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori.
La finalità della previsione è quella di incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero delle aree da destinare a zone verdi con l’obiettivo di implementare il verde privato e renderlo un fattore essenziale di sviluppo delle città.
Nello specifico, saranno oggetto di agevolazione tutte le spese sostenute e documentate per attività di sistemazione, recupero e realizzazione del verde privato finalizzati all’assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell’inquinamento acustico e alla riduzione delle escursioni termiche.
L’agevolazione è fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
Tra le spese agevolabili con il bonus verde al 36% rientrano:
Potranno essere agevolati, infatti, gli interventi svolti nelle aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere (come terrazzi, giardini) anche mediante impianti di irrigazione, nonché a lavori di recupero del verde di giardini di interesse storico.
CONDOMINI. La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comune esterne condominiali, sempre nel limite massimo di 5.000 euro per unità abitativa. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, purché la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’agevolazione è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (“bonifico parlante”).
Inoltre, è possibile trasferire la detrazione, se si trasferisce il giardino sul quale sono realizzati gli interventi e le parti sono d’accordo oppure in caso di decesso del beneficiario.
Il bonus verde rappresenta a tutti gli effetti un’importante opportunità per tutti gli operatori del settore florovivaistico (produttori, giardinieri, commercianti, paesaggisti).
Visto che il “bonus verde” spetta per il singolo immobile oggetto di interventi, è opportuno che il beneficiario disponga di una documentazione completa in caso di verifiche. A tal fine l’impresa che realizza l’opera deve: