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L’estensione del credito d’imposta per le spese di riqualificazione degli alberghi anche agli agriturismi era stata una delle più interessanti novità della Legge di Bilancio 2017 e, stante la sua validità biennale, sarà utilizzabile anche nel 2018.
Si tratta di un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute dai proprietari di alberghi ed agriturismi (esistenti prima dell’1/1/2012) per interventi di:
- riqualificazione (anche con finalità di tipo energetico);
- miglioramento dell’accessibilità degli immobili;
- adeguamento antisismico;
- acquisto di mobili e complementi d’arredo.
Per poter fruire delle agevolazioni fiscali, è necessario che il beneficiario non ceda a terzi o destini ad altre finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo anno d’imposta. Rispettato tale obbligo, il proprietario potrà godere del credito d’imposta, che sarà ripartito in due quote annuali di pari importo, nel rispetto delle soglie del “de minimis” e, comunque, per un importo non superiore a 200.000 euro in tre anni.
Per la soddisfazione delle domande, sono previsti stanziamenti pari a 60 milioni di euro per il 2018, che raddoppieranno nel 2019 (120 milioni).
A proposito di domande, esse devono essere presentate in via telematica al MIBACT dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione delle spese. C’è quindi poco più di un mese di tempo per l’invio delle richieste per accedere alle agevolazioni per gli interventi effettati nel 2017. Ad oggi, però, la procedura non è ancora stata resa disponibile.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, devono essere specificati:
- il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
- l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese;
- il credito d’imposta spettante;
- gli eventuali estremi dei titoli abilitativi acquisiti nel caso di ristrutturazione edilizia comportante un aumento della cubatura dell’immobile.
Non solo: le imprese devono, contestualmente alla presentazione della domanda, inviare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quanti di aiuti “de minimis” percepiti nell’esercizio in corso e nei due precedenti, allegando, a pena di inammissibilità, anche la relativa documentazione tecnica ed amministrativa.
Una volta presentata la domanda, il Ministero effettua una valutazione in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggetti e formali, nonché relativa alle risorse disponibili. Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, il MIBACT comunica quali sono state respinte e quali accettate, specificando anche, per queste ultime, l’importo del credito spettante.