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Per i soggetti passivi IVA che presentano le loro liquidazioni periodiche su base mensile, il 16 gennaio 2018 rappresentava l’ultima data utile per poter portare in detrazione le fatture esigibili nel 2017.
Per le fatture emesse nel 2015 e nel 2016, la disciplina previgente stabiliva che il termine per la registrazione delle fatture passive, e l’esercizio del conseguente diritto alla detrazione, era la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello dell’esigibilità dell’imposta. Tale scadenza, per i documenti emessi dall’anno 2017, è stata modificata dalle novelle normative dello scorso anno, riducendo fortemente tale termine.
Con l’art. 2 del D.L. 50/2017, infatti, è stato aggiornato l’art. 25 del DPR 633/1972, imponendo la registrazione delle fatture d’acquisto entro la liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto di detrazione.
L’ultima possibilità per esercitare la detrazione, invece, per le fatture non inserite nelle liquidazioni periodiche, è la dichiarazione annuale, il cui termine ultimo per la presentazione è il 30 aprile 2018.
Occorre poi fare alcune precisazioni. La prima riguarda le fatture che non siano state trasmesse entro la data di scadenza delle liquidazioni periodiche. In ogni caso, infatti, il diritto alla detrazione non può sorgere prima della ricezione del documento.
Pertanto, le fatture ricevute dopo il 16 gennaio si ritiene possano essere portate in detrazione entro il termine del 30 aprile 2018, procedendo alla loro registrazione nel registro acquisti 2018 in un apposito sezionale oppure identificando nel registro IVA generale uno specifico identificativo per l’inserimento delle fatture nella dichiarazione IVA 2017.
La possibilità di annotare le fatture di acquisto nell’anno 2018 è confermata anche dal fatto che non è più richiesto, ai fini della quantificazione dell’IVA detraibile (quadro VF), che fatture e bollette doganali siano annotate nel registro acquisti dell’anno di riferimento.
Il credito IVA emergente dalle fatture IVA registrate successivamente alle liquidazioni periodiche potrà essere utilizzato, da subito, in compensazione di un debito IVA (compensazione verticale), mentre per altri debiti tributari esso potrà essere compensato liberamente fino a 5.000 euro. Per importi superiori, invece, sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità e occorrerà attendere, il loro utilizzo, il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.
I nuovi limiti alla detraibilità degli acquisti, indurranno imprese e professionisti a ritardare quanto più possibile la presentazione della dichiarazione annuale IVA.